18 Ottobre 2013

S.R.L. semplificate: difficoltà di costituzione in attesa del D.M. Giustizia

di Massimo Conigliaro
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Basterebbe l’emanazione da parte del Ministero della Giustizia del nuovo modello standard e non ci sarebbero più troppe discussioni: come noto, in questi mesi è difficile trovare un notaio disposto a rogare l’atto pubblico per la costituzione di una SRL Semplificata.

La legge è chiara: dal 29 agosto 2012, in seguito all’entrata in vigore del D.M. Giustizia 23.6.2012, n. 138 (in G.U. 14.8.2012, n.189) che ne ha pubblicato l’atto costitutivo standard, è possibile costituire una S.R.L. semplificata (S.R.L.S.).

Il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012) sancisce che “l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico”. Il problema è che, successivamente a tale Decreto, sono state modificate alcune “regole del gioco” senza tuttavia che sia stato adeguato il modello standard.

Una delle caratteristiche principali della S.R.L.S. è, infatti, di esser priva di statuto: inoltre, l’atto costitutivo – redatto da un notaio con atto pubblico – deve coincidere con quello previsto dal D.M. Giustizia.

L’articolo 2463-bis del C.c., nella versione novellata, prevede che la società a responsabilità limitata semplificata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale esclusivamente da persone fisiche: la prima condizione esclude pertanto che tra i soci possano esservi altre società o enti.

Inoltre, l’atto costitutivo deve indicare:

  • cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
  • denominazione sociale, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata ed il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’ammontare del capitale sociale, pari ad almeno € 1 ed inferiore all’importo di € 10.000, sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere effettuato in denaro e versato all’organo amministrativo;
  • l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
  • le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  • luogo e data di sottoscrizione;
  • gli amministratori.

Rispetto alla formulazione precedente, sono stati eliminati:

  • il limite di età di 35 anni e
  • la previsione che gli amministratori dovessero essere anche soci.

Il modello standard, come già rilevato, è stato pubblicato con il D.M. 23.6.2012, n. 138 e tutti sono concordi nel ritenere che da quel momento è possibile costituire le S.R.L.S.: tuttavia, dato che successivamente le norme (che incidono anche sull’atto costitutivo) sono state riviste, ora si dibatte se sia possibile modificare l’atto standard con il mero recepimento di dette variazioni.

Secondo parte della dottrina, la disposizione permette alle parti di integrare o derogare alle clausole uniformemente previste dalla normativa; altri sostengono che la specifica funzione assolta dalla S.R.L. semplificata, ossia quella di favorire l’avvio di nuove iniziative abbattendo i costi di costituzione, dovrebbe portare ad escludere qualsiasi variabilità del testo ministeriale.

Ne deriva che:

  • non solo non potrebbe costituirsi una S.R.L. semplificata con un atto non conforme al modello ma anche che,
  • in caso di introduzione di modifiche statutarie, il modello standard prevarrebbe sulle stesse, con conseguente nullità di tutte le clausole difformi dal testo governativo.

Assonime, con la C.M. 30.10.2013, n. 29, si è schierata per la derogabilità del modello standard: la costituzione per atto pubblico, prevista dalle modifiche della disciplina normativa introdotte in sede di conversione del D.L. n. 1/2012, ha fatto venir meno le esigenze di garanzia che giustificavano “l’immodificabilità” dell’atto standard, ammettendo per contro variazioni del modello tipizzato, introducendo ulteriori previsioni. Una diversa soluzione “…snaturerebbe completamente le caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative”.

La diatriba sembrava risolta con il parere reso dal Ministero della Giustizia (Nota 10.12.2012, n. 43644) che aveva chiarito le ragioni per le quali è possibile derogare all’atto costitutivo standard. Tuttavia, in sede di conversione del Decreto Lavoro, è stato introdotto uno specifico comma nell’art. 2463-bis del C.c., il quale ha stabilito che le clausole del modello standard sono inderogabili”: tale previsione normativa impone l’immediata adozione del nuovo modello standard di atto costitutivo, in linea con le modifiche normative di recente introdotte.

Intanto l’Italia appare a “macchia di leopardo”, con alcune zone nelle quali i notai – che, lo ricordiamo, per tali atti non percepiscono onorari – si alternano nella disponibilità a redigere tali atti, una settimana ciascuno (un po’ come le farmacie di turno!), il tutto in attesa del nuovo modello standard o – circostanza da valutare – di una norma che consenta la costituzione delle S.R.L. semplificate con una semplice scrittura privata autenticata e registrata …con buona pace di tante polemiche!