21 Giugno 2018

Il ruolo dell’intermediario nella fatturazione elettronica

di EVOLUTION
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L’entrata in vigore della fatturazione elettronica è orami alle porte. L’Agenzia delle Entrate sta cercando di definirne i diversi aspetti e, di recente, ha emanato il provvedimento del 13 giugno 2018 per dettare le regole del conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei connessi servizi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa in particolare del ruolo dell’intermediario nel sistema della fatturazione elettronica.

In tema di invio/ricezione delle fatture elettroniche, va osservato che:

  • il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario;
  • il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, per la ricezione del file può essere utilizzato un “flusso semplificato”.

Gli intermediari possono essere delegati a:

  • consultare e acquisire le fatture elettroniche o i duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio è denominato “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • consultare i dati delle fatture transfrontaliere e i dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi con lo spesometro;
  • utilizzare il servizio di registrazione del canale e “dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file. Tale servizio è denominato “Registrazione dell’indirizzo telematico”.

In particolare, il provvedimento AdE 13 giugno 2018 ha stabilito che:

  1. il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” consente di:

a) ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;

b) consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);

c) consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva del soggetto delegante;

d) consultare i dati Iva delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini Iva, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota Iva applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;

e) consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;

f) esercitare e consultare le opzioni previste dal Lgs. 127/2015, per conto del soggetto delegante;

g) consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;

h) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;

i) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono consultabili informazioni a far data dal 1° gennaio 2017;

  1. il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di:

a) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) – basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato;

b) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. Il servizio di generazione del codice QR consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Grazie al codice QR, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portaleFatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni.

Infine, va evidenziato che sono intermediari i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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