16 Aprile 2019

Rottamazione-ter e saldo e stralcio per contributi previdenziali: casse professionali al bivio

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Dopo l’entrata in vigore degli articoli 3 D.L. 119/2018 e 1, commi 184 ss., L. 145/2018, riguardanti rispettivamente la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter) e il saldo e stralcio per i soggetti che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, torna in voga una questione ormai nota e dibattuta: l’applicabilità della disciplina prevista dai predetti istituti deflattivi ai contributi dovuti dai professionisti alle proprie casse previdenziali.

Su questo piano, ogni cassa professionale sta agendo in maniera autonoma e difforme.

Ad esempio, Cassa forense, dopo l’annuncio di voler presentare ricorso avverso la nuova disciplina, in quanto lesiva della sostenibilità finanziaria dell’Ente e incidente negativamente sul regime pensionistico dei propri iscritti, si è risolta nel consentire ai propri associati di accedere ai benefici fiscali.

Di avviso totalmente opposto è, invece, la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, la quale ha sin da subito posto il veto, informando i propri iscritti che non potranno beneficiare delle definizioni agevolate.

In una lettera inviata ai commercialisti, la relativa Cassa di previdenza ha affermato che essi non potranno fruire né dell’istituto del saldo e stralcio, né di quello della rottamazione-ter.

Per quanto concerne, in particolare, il saldo e stralcio, ai sensi dell’articolo 1, comma 185, L. 145/2018, possono essere estinti i debiti affidati all’Agente della riscossione e derivanti dall’omesso versamento di contributi alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps.

Restano, invece, escluse le somme demandate all’Agente della riscossione che siano conseguenza di un accertamento da parte dell’istituto previdenziale, tra cui rientrano anche le somme non versate, ancorché determinate in funzione dei redditi dichiarati alla Cassa.

In sostanza, dunque, il legislatore prevede come unica condizione alla fruibilità del saldo e stralcio che i contributi iscritti a ruolo derivino dall’omesso versamento e non da un accertamento dell’Ente previdenziale.

La medesima norma, inoltre, rinvia gli effetti del parziale versamento alle disposizioni che regolano le singole gestioni previdenziali interessate.

A tal proposito, la Cassa dei Commercialisti ha ricordato che, in caso di mancato integrale pagamento delle somme pretese dalla Cassa, in ottemperanza al Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza del relativo ente previdenziale, sarà impossibile considerare valide le relative annualità e non potranno essere erogati:

  • i relativi trattamenti pensionistici, operando la preclusione prevista dall’articolo 25, comma 5 del Regolamento Unitario (mancato versamento o versamento parziale dei contributi e delle relative maggiorazioni);
  • gli interventi di welfare, operando la preclusione prevista dall’articolo 43, comma 5 del Regolamento Unitario (mancato versamento o versamento parziale dei contributi).

Quanto alla rottamazione-ter, invece, la disciplina è meno chiara, poiché l’articolo 3 D.L. 119/2018 non contiene un riferimento espresso ai contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali.

Tuttavia, in senso estensivo si sono espressi più commentatori, sulla base della tassatività delle esclusioni da detto istituto deflattivo. È certo, in ogni caso, che non sarà possibile fruire della rottamazione per coloro le cui casse non riscuotono i contributi a mezzo ruolo.

Non si comprende, pertanto, come mai la sua fruibilità sia stata esclusa aprioristicamente dalla Cassa dei commercialisti.

Ciò che si può invece agevolmente desumere è che questo arroccamento sia fondato sull’autonomia dell’Ente, sancita dalla L. 509/1994 e supportata anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3916/2019, nella quale viene sancito che: «nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti, possono essere adottate dagli enti previdenziali privatizzati deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive».

Tuttavia, in senso favorevole all’estensione della rottamazione nei confronti delle Casse professionali si è espressa la Corte Costituzionale con ordinanza n. 29/2018, affermando che «la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrante ad Equitalia, si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale».

In questo clima di incertezza, ai professionisti vicini al pensionamento si consiglia di pagare integralmente le somme richieste, onde evitare il blocco delle pensioni; mentre agli altri si suggerisce l’assunzione di un comportamento più attendista, al fine di verificare se la propria Cassa professionale intenda riscuotere le sanzioni e gli interessi.

Bitcoin, criptovalute, blockchain questioni giuridiche e aspetti fiscali