9 Marzo 2017

Rottamazione dei carichi: confini più definiti per i giudizi in corso

di Marco Bomben
Scarica in PDF

Affinché si produca l’estinzione del giudizio in corso per cessazione della materia del contendere, non è sufficiente l’impegno formale del contribuente a rinunciare al giudizio stesso, ma rileva esclusivamente il perfezionamento della definizione agevolata mediante l’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dovuto.

È questo uno dei principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 di ieri.

In particolare, il citato documento di prassi, dopo aver ricordato la possibilità di definire in via agevolata:

  • sia carichi che si sono resi definitivi per mancata impugnazione o a conclusione del giudizio,
  • sia i carichi ancora in contestazione,

ha fornito rilevanti precisazioni in riferimento a questi ultimi.

Come noto, per i carichi ancora in contestazione, il comma 2 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 prevede che il debitore, in sede di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, indichi, tra le altre informazioni, la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali richiede la rottamazione e assuma contestualmente l’impegno di rinunciare ai giudizi stessi.

A tal proposito, il Fisco ha però chiarito che, dal punto di vista sostanziale ciò che rileva non è tanto l’impegno formalmente assunto dal contribuente in sede di dichiarazione di adesione, quanto invece “il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto”.

Pertanto, si deve ritenere che l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, si produca soltanto con l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ovvero con l’integrale pagamento delle somme dovute. Ciò esclusivamente nel caso in cui la rottamazione faccia riferimento all’intera pretesa oggetto del contendere, mentre, in caso contrario “persiste l’interesse alla decisione nel merito della lite”.

Inoltre, la circolare n. 2 di ieri ha precisato che “anche qualora il debitore irregolarmente abbia omesso di assumere formalmente l’impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione”, ma provveda tuttavia all’integrale e tempestivo pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della rottamazione “si produce parimenti la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (sempre a condizione che la definizione agevolata abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione).

Infine, il documento di prassi in esame ha precisato che la rottamazione può riguardare anche i carichi annullati da una sentenza non definitiva emessa:

  • prima della presentazione della dichiarazione di adesione, ovvero
  • nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.

In tal caso, infatti, si ravvisa comunque un interesse del contribuente alla definizione agevolata trattandosi di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata in sede di successiva impugnazione.

La rottamazione e la gestione delle cartelle di pagamento