26 Settembre 2013

Rivalutazioni: rebus in Unico

di Giovanni Valcarenghi
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Espletamento degli ultimi controlli prima dell’invio telematico definitivo; è questa una delle attività più frequenti di questi giorni all’interno degli studi professionali. E’ noto che, solitamente, le ultime questioni che giacciono sulla scrivania sono quelle meno gradite o, quantomeno, quelle in relazione alle quali mancano precise indicazioni operative. Capita proprio questa situazione per i contribuenti che hanno provveduto ad effettuare la rivalutazione delle quote di partecipazione e delle aree, pagando l’imposta sostitutiva nell’anno 2012.

In linea di principio, dobbiamo ricordare che le persone fisiche che hanno operato la rivalutazione debbono esporre i dati della medesima nel quadro RM (aree) e/o nel quadro RT (quote di partecipazione) del modello UNICO. Tale adempimento è richiesto dall’Agenzia al fine di poter effettuare i controlli in merito al corretto versamento della imposta sostitutiva (specialmente nel caso di pagamento rateale) e per poter cristallizzare i nuovi valori fiscalmente riconosciuti per effetto della rivalutazione. Peraltro, l’Agenzia delle entrate ha precisato, al riguardo, che l’omessa compilazione delle specifiche sezioni di UNICO non inficia la validità della rivalutazione (e non poteva essere altrimenti, in quanto la norma nulla prevede al riguardo), anche se l’omissione determina, comunque, l’applicazione della sanzione di 258 euro, eventualmente riducibile ad 1/3 nel caso di definizione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Fatte tali premesse, la problematica che oggi emerge è la seguente: nel corso del 2012, e precisamente entro la data del 30 giugno di quell’anno, si è potuto operare la rivalutazione e, secondo le istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2012 (relativo ai redditi 2011), era necessaria l’esposizione delle informazioni nella dichiarazione. La motivazione, probabilmente, risiedeva nel fatto che tale modifica del costo fiscalmente riconosciuto poteva interessare anche delle cessioni di beni effettuate nella seconda parte dell’anno 2011, quindi con un impatto diretto sugli imponibili di quell’anno. Chi ha correttamente osservato le prescrizione, era convinto di avere già adempiuto in modo completo all’nere informativo.

Oggi, nella dichiarazione dell’anno 2012, si ritrovano, però, delle istruzioni per la compilazione delle apposite sezioni dei quadri RM e RT che ricalcano esattamente quelle dell’anno precedente, con la conseguenza che, secondo quanto si legge, sembrerebbe sussistere un nuovo obbligo informativo, sia pure riferito ai medesimi dati.

La ripetizione, in sé, appare una forzatura, tenuto conto del fatto che, in linea di principio, non possono essere richieste al contribuente informazioni già in possesso dell’Agenzia; in tal caso, se la comunicazione è già avvenuta, il dato è noto e non dovrebbe esservi problema nel caso di mancata compilazione sul 2012.

Tuttavia, da più parti si teme che, ove si voglia adeguarsi per il quieto vivere, il fisco possa erroneamente memorizzare due rivalutazioni, con la conseguenza che potranno essere erroneamente contestati degli omessi o carenti versamenti, quando invece tutto è avvenuto nella massima regolarità (il problema potrebbe essere ancor più evidente nel caso della scelta del versamento rateale).

Al contrario, vi può essere anche il caso di colui che, lo scorso anno, non ha inserito i dati della rivalutazione, pura avendola fatta, ed oggi si chiede se sia opportuno agire con una integrativa, quando la dichiarazione del 2012 consentirebbe, in linea di principio, di fornire le medesime informazioni a suo tempo omesse.

Come comportarsi, allora? A parere di chi scrive, la presunta illogicità dell’obbligo di doppia indicazione potrebbe essere giustificata nel seguente modo: l’indicazione “anticipata” nel 2011 si rendeva necessaria in quelle ipotesi in cui il bene oggetto di rivalutazione avesse già generato materia imponibile nel 2011, per effetto di una cessione nel corso del 2° semestre del medesimo anno. Diversamente, per chi non avesse ceduto il bene, si potrebbe tranquillamente ipotizzare l’indicazione della rivalutazione passata nel modello UNICO 2013, seguendo il consolidato principio per cui la rivalutazione va esposta nella dichiarazione dell’anno di versamento.

Ove si condividesse questa lettura, chi ha già indicato non espone più nulla, mentre chi non ha compilato l’anno passato, provvede in relazione al 2012. Ovviamente, sono parimenti rispettose le conclusioni dei timorosi che, nel dubbio,
preferiscono ripetere la compilazione
, anche ove la medesima provochi una duplicazione di informazioni. Nessuno potrà sanzionare questi comportamenti, in quanto richiesti dalle istruzioni; casomai, si tratterà di perdere un po’ di tempo per chiarire la propria posizione con le Entrate, ove scattassero richieste di versamento.