2 Marzo 2022

Rivalutazione alberghi: ammessa la holding che affitta immobili alle controllate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nella giornata di ieri, 1° marzo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’attesa circolare 6/E/2022, dedicata alle discipline della rivalutazione e del riallineamento previste dal Decreto Agosto e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale, rivedendo, fortunatamente, alcuni orientamenti che erano stati espressi nell’ambito della bozza di circolare resa disponibile in consultazione pubblica lo scorso 23 novembre.

Nello specifico, ci si riferisce all’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

Come noto, l’articolo 6 bis del Decreto Liquidità ha previsto la possibilità di eseguire una speciale rivalutazione dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 a favore dei soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi contabili internazionali.

La rivalutazione in questione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; a differenza, però, delle altre forme di rivalutazione, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva.

Con norma di interpretazione autentica (articolo 5 bis, comma 1, D.L. 41/2021), inoltre, è stato stabilito che le disposizioni in esame si applicano, alle stesse condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Alla luce di tale ultima precisazione avevano quindi fatto discutere le conclusioni raggiunte dalla bozza della circolare, secondo le quali era esclusa la possibilità di effettuare la rivalutazione nell’ipotesi di società holding svolgente attività di gestione di immobili a destinazione alberghiera per conto delle proprie controllate.

La risposta, d’altra parte, ricalcava il precedente orientamento mostrato nell’ambito della risposta ad istanza di interpello n. 450 del 30.06.2021, con la quale, nonostante la norma di interpretazione autentica prima citata, l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto che la finalità della norma potesse essere ritenuta realizzata nel caso di mancato svolgimento dell’attività di gestione alberghiera da parte della società proprietaria (sul punto si rinvia al precedente contributo “Ancora incertezze sulla rivalutazione gratuita del settore alberghiero e termale” del 06.07.2021).

Con la circolare pubblicata ieri, invece, l’orientamento espresso dalle Entrate si è adeguato al dato normativo, con integrale recepimento della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5-bis D.L. 41/2021.

È stato infatti precisato che le disposizioni in materia di rivalutazione per il caso di immobile concesso in locazione, richiedono la contestuale presenza di due requisiti:

  • dal punto di vista oggettivo, deve trattarsi di immobile a destinazione alberghiera;
  • sotto il profilo soggettivo, il locatario deve essere un soggetto operante nei settori alberghiero e termale.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, “considerato che la qualifica di soggetto operante nei settori alberghiero e termale per effetto della norma di interpretazione autentica deve intendersi riferita solo al locatario (e non anche in capo al locatore), si ritiene che la società holding nel caso di specie potrà fruire, in relazione ai predetti immobili, della rivalutazione gratuita in parola”.

Viene quindi da ultimo precisato (anche con riferimento agli altri chiarimenti offerti) che Si considerano, altresì, superate le risposte alle istanze di interpello già fornite in precedenza non coerenti con quanto chiarito nella presente circolare”, ferma restando la non applicabilità delle sanzioni qualora siano riscontrate dagli Uffici condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti prima della pubblicazione della circolare in esame.