1 Dicembre 2016

Ritenuta ridotta sulle provvigioni ancora in attesa del decreto

di Luca Caramaschi
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Con l’avvicinarsi della fine dell’anno gli agenti che intenderanno beneficiare per l’anno 2017 dell’agevolazione concessa dal comma 2 dall’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 dovranno ancora fare i conti con quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983. Ciò in quanto il decreto attuativo previsto dal successivo comma 7 del citato articolo 25-bis, recante le nuove regole di trasmissione della predetta comunicazione, così come novellato dal D.Lgs. 175/2014, non risulta ad oggi ancora emanato.  Sarà tuttavia possibile fare ancora riferimento a quanto previsto in via interpretativa dall’Agenzia delle entrate, che con la circolare 31/E/2014 ha fissato le regole da seguire nel cosiddetto “periodo transitorio”.

In cosa consiste l’agevolazione. In generale, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota marginale attualmente pari al 23%). Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

La procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

  • entro 15 giorni dalla stipula, per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.;
  • entro 15 giorni dall’evento, in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti);
  • entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione, per le operazioni occasionali.

La riduzione viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”. A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

  • i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa;
  • gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro nota come “Jobs Act”, ha eliminato dal 25/6/2015 tali figure contrattuali, lasciando tuttavia in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014

Con il D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che apporterà alcune modificazioni all’adempimento in oggetto.  In particolare tale decreto:

  • introdurrà l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), oltre alla raccomandata A.R.;
  • darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
  • introdurrà specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro, così come novellata dal D.Lgs. 158/2015) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Come detto in precedenza, nelle more della emanazione del richiamato decreto attuativo, occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

Il periodo transitorio

Con la circolare 31/E/2014 l’Agenzia delle entrate ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

  • è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
  • la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o PEC), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta anche oltre l’anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31/12/2014, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
  • permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
  • la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dalle Entrate, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali indicazioni occorre quindi ricordare che:

  • coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31.12.2014 o il 31.12.2015, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
  • coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre secondo le modalità sopra descritte.

Va infine ricordato che il comma 5 dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 esclude l’applicazione del beneficio della riduzione per talune tipologie di provvigioni che andiamo di seguito ad elencare:

  • provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
  • provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
  • provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
  • provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
  • provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
  • provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
  • provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
  • provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

 

La nuova disciplina delle sanzioni amministrative, il controllo e la definizione degli atti dell’amministrazione finanziaria