23 Settembre 2019

Ritardata emissione di fattura: sanzioni ridotte fino a settembre

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di formazione e trasmissione delle fatture elettroniche ricordiamo che i soggetti con liquidazione Iva mensile potranno usufruire di agevolazioni nell’applicazione di sanzioni fino alle operazioni effettuate nel mese di settembre.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, per le operazioni nazionali, corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l’effettuazione è all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura immediata è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre per la fattura differita (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto) è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. La data di effettuazione dell’operazione deve essere riportata in fattura, se diversa dalla data fattura.

In caso di fattura emessa con modalità diversa da quella elettronica, la fattura si intende non emessa, per cui si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 D.Lgs. 471/1997. In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva.

Per le operazioni effettuate nel primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni per ritardata emissione di fattura:

  1. non si applicano se la fattura è stata emessa, con le modalità elettroniche, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998);
  2. si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.

“Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019, in base all’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015.

Secondo la circolare n. 14/E/2019 è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dell’80% “per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, le indicazioni sub b) si applicano fino al 30 settembre 2019”.

La circolare n. 14/E/2019, evidenzia che:

  • sino al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni era applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’imposta (su base mensile o trimestrale);
  • l’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.

Pertanto, si applicheranno le sanzioni per ritardata emissione di fattura, ridotte dell’80%, ai contribuenti che entro il 16 novembre, fattureranno:

  • le operazioni del secondo trimestre 2019 (se trimestrali);
  • le operazioni di settembre 2019 (se mensili).

Infine, si evidenzia, in riferimento alla data di sabato 16 novembre, che i versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, così come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2011. Tale precisazione ovviamente vale per tutte le date riferite a termini di scadenza dei vari adempimenti.

È impregiudicata la possibilità di sanare i ritardi di emissione con il ravvedimento operoso, versando le sanzioni previste ridotte a 1/9 nel caso di perfezionamento entro 90 giorni dall’errore commesso (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs 472/1997).

Rimangono interamente applicabili sanzioni di tipo diverso, tra le altre, le sanzioni relative all’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall’articolo 9 D.Lgs. 471/1997 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge.

Il ravvedimento operoso e la correzione dei principali errori dichiarativi