2 Settembre 2021

Riserva di rivalutazione e vincolo di sospensione di imposta

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Ripartendo da quanto affermato nella Massima della recente Norma di comportamento AIDC n. 211 le riserve in sospensione d’imposta si suddividono in due categorie:

  1. quelle soggette ad imposizione in qualsiasi caso di utilizzo (riserve c.d. di “tipo 1”, o in sospensione “radicale”); e,
  2. quelle soggette ad imposizione solo in caso di attribuzione ai soci (riserve c.d. di “tipo 2”, o in sospensione “moderata”).

A questa seconda tipologia di riserve appartiene, o almeno questa era la conclusione sinora pacifica in dottrina ed anche nella prassi storica dell’Amministrazione, la riserva di rivalutazione.

La conseguenza è che l’utilizzo di tale riserva in qualunque ipotesi che sia diversa dalla attribuzione ai soci non comporta l’emersione di materia imponibile, né in capo alla società e né in capo ai soci.

Nella circolare 18/2021 di Assonime si dà evidenza del fatto che, in alcune recenti risposte ad istanze interpello, l’Amministrazione Finanziaria parrebbe aver rovesciato lo status quo andando a qualificare la riserva di rivalutazione come riserva soggetta a vincolo di sospensione “radicale”; il tema assume ovviamente una rilevante criticità tenuto conto della diffusione che la rivalutazione con effetti fiscali ha avuto nei bilanci 2020 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 110 D.L. 104/2020.

La rilevanza è davvero significativa in quanto da questa apparente inversione di rotta – che è stata unanimemente criticata in dottrina per la carenza di una base normativa e regolamentare oggettiva – deriverebbe il fatto che potrebbero assumere rilevanza ai fini impositivi, oltre al caso della distribuzione ai soci, anche ogni altro utilizzo della riserva diverso alla copertura delle perdite, ivi inclusa la mancata ricostituzione ai sensi degli articoli 172, comma 5, e 173, comma 9, del Tuir, in caso di fusione e scissione, fino anche alla sua riduzione senza l’osservanza delle procedure civilistiche di cui all’articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ..

Come premesso, si tratta di una posizione interpretativa che, se fosse confermata, non solo contrasterebbe con quella storicamente affermata dall’Amministrazione (si vedano le circolari 14/E/2017, 13/E/2014 e 11/E/2009), ma si mostrerebbe incoerente rispetto alle stesse indicazioni contenute nel recente documento Interpretativo n. 7 pubblicato dall’Oic, in cui si ribadisce che la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta è soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione ai soci.

Peraltro, è la norma stessa ad essere esplicita e a non lasciare spazio ad interpretazioni per così dire estensive, laddove l’articolo 13, comma 3, L. 342/2000 prescrive testualmente che “se il saldo attivo viene attribuito ai soci (…) mediante riduzione della riserva (…), le somme attribuite ai   soci (…) concorrono a formare il reddito imponibile della   società (…) e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”.

Da una parte, quindi, l’Amministrazione sembrerebbe appiattire il vincolo fiscale della sospensione d’imposta sul vincolo civilistico gravante sulla riserva che, come noto, può essere diminuita solo con le formalità previste per la riduzione volontaria del capitale sociale, salvo l’utilizzo per la copertura delle perdite.

Tuttavia si tratta di due piani del tutto differenti, che non devono affatto confondersi, tanto è vero che i vincoli di ordine civilistico, posti a tutela dell’integrità del patrimonio netto, si applicano tanto alle riserve di rivalutazione che non sono soggette a sospensione di imposta quando la rivalutazione spiega effetti solo contabili in assenza di assolvimento dell’imposta sostitutiva, quanto addirittura alle stesse riserve originariamente in sospensione ma oggetto di affrancamento con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%.

Non ultimo, come evidenzia correttamente Assonime, assume rilievo il parallelo con il caso del riallineamento dei valori contabili e fiscali, fattispecie per la quale è prevista l’iscrizione di un vincolo di sospensione di imposta sull’equivalente ammontare di riserve; in questo caso, non vi è dubbio che tale riserva sarà soggetta a imposizione solo in caso di distribuzione ai soci, posto che si tratta di riserve che devono essere già esistenti nel patrimonio della società, tanto che proprio per questa ragione il Legislatore non ha ritenuto di estendere ad esse i vincoli e le tutele di ordine civilistico che sono invece previsti per le riserve di rivalutazione.

Perciò un diverso trattamento fiscale, in tema di natura della sospensione di imposta, fra le tue fattispecie – riserva di rivalutazione e riserva da riallineamento – pare essere privo di un razionale oggettivo e perciò non condivisibile.

L’auspicio è quindi che anche sul fronte dell’Amministrazione Finanziaria la natura di riserva in sospensione “moderata” della riserva di rivalutazione venga confermata, nel solco del chiaro precetto normativo e della precedente prassi, anche in ragione del fatto che eventuali forme di surrettizia distribuzione ai soci possono essere perseguite ricorrendo comunque alla clausola generale anti abuso dell’articolo 10-bis L. 212/2000, senza dover ricorrere ad un cambio di rotta interpretativo generalizzato che potrebbe creare solo incertezza, e perciò alto rischio di contenzioso che sarebbe invece interesse di tutti scongiurare ab origine attraverso chiavi interpretative chiare e stabili.