2 Ottobre 2019

Rimborso Iva al conferente se il credito è escluso dall’azienda conferita

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 18143/2019 affronta un caso interessante relativo ad un conferimento di azienda da un’impresa individuale ad una società di capitali.

A seguito del conferimento, infatti, il conferente imprenditore individuale aveva cessato la propria attività e richiesto a rimborso il credito Iva maturato, per via della intervenuta estinzione dell’impresa.

L’istanza di rimborso aveva ricevuto il diniego del competente Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, secondo il quale il conferente imprenditore individuale non avrebbe avuto alcuna legittimazione per domandare il rimborso del credito Iva, nel presupposto che non si sarebbe realizzata alcuna cessazione dell’attività d’impresa, bensì una mera riorganizzazione della forma giuridica con cui tale soggetto esercitava la propria attività, che sarebbe perciò confluita nella società conferitaria.

Quindi, veniva negato il diritto del soggetto conferente a domandare il rimborso del credito Iva, sia per tale eccepita carenza di legittimazione, e sia per il fatto che il credito Iva, secondo la prospettazione dell’Ufficio delle Entrate, avrebbe dovuto intendersi trasferito alla società conferitaria in quanto parte integrante del compendio aziendale apportato.

La posizione assunta in questa fattispecie dall’Amministrazione Finanziaria riflette quanto aveva costituito oggetto di altra precedente prassi in materia; si veda, a titolo esemplificativo, la risoluzione 04/01/1983 n. 353455 del Ministero delle Finanze  in cui, in una circostanza analoga, il rimborso del credito Iva venne negato proprio per il fatto che l’imprenditore aveva conferito la propria azienda in una società di capitali, ritenendo che legittimato al rimborso sarebbe stato il soggetto conferitario, ovviamente verificata la sussistenza delle condizioni di legge.

La Cassazione, nel solco di altri precedenti in materia, supera invece questa anacronistica posizione, dando correttamente rilevanza alla volontà delle parti così come espressa in atti.

Infatti, è pacificamente consentito che dal compendio aziendale conferito siano espunti elementi attivi e/o passivi secondo la libera autonomia contrattuale delle parti, con il solo limite che tale eliminazione non pregiudichi la funzionalità economica dell’azienda fino al punto di minare le condizioni minime stesse perché si configuri, appunto, una “azienda” o un “ramo di azienda”.

Ma, al netto di questo limite, è sempre possibile che le parti del negozio giuridico convengano di escludere dal trasferimento anche il credito Iva maturato dal conferente, il quale, di conseguenza, resta nella titolarità del conferente che ha la legittimazione per richiederne il rimborso al competente Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, se viene esplicitamente previsto in atti che il credito Iva non concorre a fare parte del compendio aziendale conferito, o allo stesso modo, nel caso in cui tale accordo fra le parti venga espresso in atti con altra clausola di chiusura con cui si afferma che ogni altro elemento dell’attivo o del passivo non menzionato nella descrizione della composizione del ramo di azienda conferito deve intendersi tassativamente escluso dal medesimo, è del tutto legittima la richiesta da parte del conferente di ottenere il rimborso del credito Iva, ricorrendo, come nel caso di specie, la condizione della cessazione dell’attività di impresa.

È quindi da ritenersi priva di pregio l’eccezione secondo cui il rimborso non competerebbe al conferente – bensì al conferitario – in presenza, come nel caso di specie, dell’apporto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, in quanto tale operazione sottende ai fini Iva una cessazione dell’attività e non la sua prosecuzione in altra forma organizzativa; come pure non ricevibile è anche l’eccezione secondo cui il credito Iva sarebbe componente imprescindibile del compendio aziendale, poiché la sua presenza o meno non qualifica affatto in termini significativi la natura di “azienda”, o meno, dell’oggetto del conferimento.

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