Rimborsi spese ai professionisti senza limiti massimi
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl richiamo ai limiti di deducibilità previsti per i rimborsi ai dipendenti nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 95, Tuir, anche ai professionisti esterni, comporterebbe solo un ingiustificato aggravio impositivo in capo alle imprese, e sarebbe auspicabile un ripensamento da parte del Legislatore, in quanto la formulazione normativa non appare diversamente interpretabile. È quanto affermato nel recente documento n. 1 dell’AIDC LAB, in cui si analizzano alcuni aspetti relativi agli obblighi di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio o trasporto con mezzi pubblici non di linea, nonché dei rimborsi delle predette spese ai dipendenti e professionisti, introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, e che condizionano sia la deducibilità in capo al soggetto che eroga il rimborso sia l’imponibilità in capo al dipendente che li sostiene.
Il testo normativo del nuovo comma 3-bis citato stabilisce che “Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Dalla lettura del testo, il richiamo ai limiti di cui ai commi 1, 2 e 3, contenuto nella riportata disposizione, si applicherebbe anche ai rimborsi corrisposti ai lavoratori autonomi e non solo per quelli erogati ai dipendenti.
Tuttavia, è noto che le limitazioni previste per la deducibilità dei rimborsi analitici sono applicabili solo ai dipendenti (180,76 euro giornalieri per le trasferte in Italia e 258,23 euro per le trasferte all’estero) e non anche ai professionisti esterni. Si tratta di un “disallineamento” normativo che, tuttavia, necessita, secondo l’AIDC, di un intervento normativo, poiché il dato letterale dell’articolo 95, comma 3-bis, Tuir, non consente di concludere diversamente.
In questo contesto si inserisce, come opportunamente evidenziato nel documento, anche la nuova disciplina dei rimborsi spese prevista nell’articolo 54-ter, Tuir, nell’ambito delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, secondo cui tali spese sono “neutre”, in quanto se da un lato non sono deducibili, dall’altro non concorrono alla formazione del reddito del professionista all’atto del riaddebito al committente. Costringere il lavoratore autonomo a sostenere le spese per vitto, alloggio e viaggio (tramite servizi pubblici non di linea) con strumenti tracciabili è, quindi, funzionale solamente a consentire la deduzione del costo in capo al committente, e non anche per la citata neutralità in capo al professionista, per il quale non assume rilievo la modalità di sostenimento della spesa.
Ulteriore spunto che si ricava dalla lettura del documento riguarda l’ambito territoriale della norma, che interessa sia le spese sostenute in Italia sia le spese sostenute per trasferte all’estero. Posto che la finalità della norma è di incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciati a danno del contante, considerate le difficoltà che tale adempimento potrebbe avere in altri Paesi (nei quali l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciati non è così diffuso), l’Associazione ritiene che le spese sostenute per le trasferte all’estero non siano soggette ai nuovi obblighi di tracciabilità, considerando anche che in alcuni Paesi la legislazione non prevede il divieto di pagamento in contanti quale requisito per la deducibilità della relativa spesa.