23 Gennaio 2020

Rimborsi da procedure automatizzate tramite titoli di credito garantiti

di Clara PolletSimone Dimitri
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Il Decreto 22.11.2019, pubblicato nella GU n.11 del 15/01/2020, tratta le modalità di esecuzione dei rimborsi generati mediante procedure automatizzate. In particolare, il Decreto modifica i termini e le modalità di esecuzione dei rimborsi destinati alle persone fisiche, al fine di garantire una maggior tracciabilità degli stessi, allineandosi allo sviluppo di nuovi e più sicuri strumenti di pagamento, a tutela del contribuente.

Con riferimento al pagamento dei rimborsi, gli stessi continuano ad essere erogati, in prima battuta, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. Il beneficiario comunica all’Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

La comunicazione delle coordinate del conto corrente può essere effettuata presentando l’apposito modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate; nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. Tra i dati richiesti, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM), oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.

La richiesta di accredito può essere effettuata:

  • comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente online, tramite la specifica applicazione;
  • presentando l’apposito modello presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia, esibendo un documento d’identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.

Il pagamento dei rimborsi in argomento è eseguito dalla Banca d’Italia, sulla base degli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate; quest’ultima, qualora il pagamento non vada a buon fine, fornisce apposita comunicazione al contribuente, indicando le relative cause.

Nel caso in cui il soggetto destinatario delle somme non abbia comunicato le coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi (alle persone fisiche) avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a., quale intermediario in grado di assicurare una capillare diffusione sul territorio nazionale e una gestione unitaria del rapporto con l’Amministrazione finanziaria. Le operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali tramite titoli di credito costituiscono operazioni afferenti al servizio di tesoreria dello Stato, la cui esecuzione è affidata a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.L. 487/1993, convertito con modificazioni, dalla L. 71/1994.

Il titolo di credito viene emesso e inviato al beneficiario, sulla base degli elenchi trasmessi dall’Agenzia delle entrate; le somme spettanti possono essere incassate presso tutti gli uffici postali, oppure versate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente.

In caso di mancata riscossione alla scadenza del termine di validità, gli importi dei titoli di credito vengono riaccreditati sul conto corrente in essere intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche per un eventuale riversamento all’entrata del bilancio dello Stato; anche in questo caso, le Entrate forniscono apposita comunicazione motivata al beneficiario.

Le disposizioni in commento hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno approvate le ulteriori disposizioni attuative.

In precedenza, con il decreto del Ministero delle finanze del 29.12.2000 erano già state individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e stabilite le relative modalità di esecuzione (ai sensi dell’articolo 75 L. 342/2000).

I rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte (dirette e indirette), il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell’Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate, fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.

L’Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone pertanto i rimborsi, di propria competenza, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare.

Ricordiamo, infine, che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 18173 del 07.02.2014 aveva individuato e integrato l’elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento.

Lo stesso provvedimento prevedeva, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche:

a) in contanti, tramite l’invio di una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, era inferiore al limite di 3.000 euro previsto dall’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007;

b) con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, era pari o superiore al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007.

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