Riflessi sul CPB per il cambio di durata dell’esercizio sociale
di Euroconference Centro Studi TributariUna Srl che è partecipata da una holding capogruppo e fa parte di un consolidato fiscale nazionale ai sensi dell’articolo 117 e ss., Tuir, ha aderito al CPB per il biennio 2024–2025.
La società intende deliberare la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, portandola dal 31 dicembre al 30 giugno. La modifica determinerà che:
- l’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 terminerà anticipatamente il 30 giugno 2025 (con durata pari a 6 mesi);
- il nuovo e successivo esercizio sociale inizierà il 1° luglio 2025 e terminerà il 30 giugno 2026, proseguendo con durata annuale su base 1° luglio – 30 giugno.
Alla luce di quanto sopra, la modifica della durata dell’esercizio sociale (da 12 a 6 mesi) relativa all’anno 2025, già oggetto di CPB, comporta l’automatica decadenza dal regime per detta annualità, anche in assenza di mutamenti sostanziali nelle attività svolte o nella struttura societaria?
Inoltre, la società potrà aderire nuovamente al CPB per il biennio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 e 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027?
Infine, poiché la modifica della chiusura dell’esercizio determina un disallineamento temporale rispetto all’esercizio della holding, ciò comporta ex lege la decadenza dal regime di consolidato fiscale nazionale, con conseguente obbligo di presentazione di apposita istanza di interruzione e/o nuova adesione, oppure è ammessa la prosecuzione del regime in presenza di esercizi a durata non omogenea ma coincidenti nella sostanza?
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