12 Giugno 2025

Riflessi fiscali dell’affitto dei titoli Pac

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

L’agricoltura, in ragione del ruolo, anche sociale, che svolge all’interno della comunità, fruisce di un sistema di aiuti atti a integrare la ridotta redditività della maggior parte delle attività svolte, a cui si aggiunge una imposizione fiscale che, in alcuni casi, è di indubbio vantaggio.

All’interno del panel di strumenti messi a disposizione da parte dell’Unione Europea a supporto del settore primario, un ruolo indiscusso è svolto dai c.d. titoli Pac, ovverosia diritti a ricevere pagamenti diretti previsti dalla Pac (Politica agricola comunitaria).

Tali aiuti possono anche essere oggetto, come previsto dall’articolo 34, Regolamento 1307/2013, di un trasferimento a titolo transitorio da parte del titolare.

In questo caso, soffermando l’analisi esclusivamente sugli aspetti di natura fiscale, ci si deve porre la domanda se la remunerazione corrisposta per effetto dell’affitto di tali diritti sia ricompresa nel reddito fondiario determinato dagli imprenditori agricoli.

Sul punto, tuttavia, necessita preliminarmente una distinzione; infatti, i titoli Pac possono essere concessi in affitto congiuntamente ai terreni o anche da soli.

Nel primo caso, come confermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 114/E/2006, per i soggetti che per natura dichiara un reddito fondiario, ovverosia imprenditori individuali, società semplici ed enti non commerciali, il compenso percepito rientra nel reddito dominicale di cui all’articolo 27, Tuir.

Nella differente ipotesi in cui alla concessione a titolo transitorio dei titoli Pac non si accompagni anche quella dei terreni, il reddito che l’imprenditore andrà a dichiarare sarà quello agrario, di cui all’articolo 32, Tuir. In senso similare, seppur riferito a strumenti comunitari di differente natura, si era espressa in passato sempre l’Agenzia delle entrate. Il riferimento è alla cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti, nonché alle c.d. quote latte, strumenti introdotti dalla Comunità europea, al fine di regolamentare il mercato interno e, soprattutto, di ridurre l’offerta di determinati prodotti.

In quel caso, l’Agenzia delle entrate, sebbene in riferimento alla cessione di tali diritti, con la risoluzione n. 51/E/2006, ha concluso per la ricomprensione nel reddito agrario sancendo, in altri termini, l’omnicomprensività di tale categoria reddituale per tutte quelle operazioni che si possono definire quali strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Per quanto riguarda, invece, gli altri imprenditori agricoli, ovvero quelli che esercitano l’attività in una forma giuridica differente, si dovrà ulteriormente differenziare l’analisi in funzione in primo luogo della qualifica o meno di società agricole ex articolo 2, D.Lgs. 99/2004 e in second’ordine dell’eventuale opzione per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir.

Nel caso in cui, infatti, l’imprenditore sia qualificabile come commerciale e dichiari un reddito d’impresa, come confermato sempre dalla risoluzione n. 114/E/2006, il canone percepito per l’affitto dei titoli Pac concorrerà alla formazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole.

Al contrario, se si è in presenza di una società agricola ex articolo 2, D.Lgs. 99/2004, prima di tutto è necessario domandarsi se, stante l’obbligo di esercizio esclusivo di attività agricole, la concessione in affitto dei titoli Pac sia una causa di decadenza. La risposta è negativa, in quanto si ritiene che tale operazione rientri tra quelle strumentali espressamente ammesse dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 50/E/2010.

Per quanto attiene, invece, il regime impositivo cui assoggettare i canoni, gli stessi rientrano nel reddito agrario dichiarato in via opzionale in forza, anche in questo caso, delle conclusioni di cui alla risoluzione n. 51/E/2006 richiamata.

Infine, per quanto concerne le imposte indirette cui soggiace l’affitto dei titoli, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 179/E/2007, “l’imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50% sul valore delle annualità trasferite all’affittuario, attualizzate.”, mentre per quanto riguarda “l’imposta di bollo, gli atti di trasferimento transitorio di diritto all’aiuto, sono riconducibili alla fattispecie regolata dall’articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio”.