8 Aprile 2022

Riepilogo dei primi adempimenti del Curatore fallimentare

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale nomina il Curatore fallimentare ex articolo 16 L.F..

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza di fallimento è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 c.p.c., fra gli altri, al Curatore.

A partire da questa data ed entro un breve arco temporale, il Curatore deve occuparsi di tutta una serie di primi adempimenti.

In primo luogo, entro due giorni successivi alla ricezione della comunicazione della propria nomina, il Curatore deve accettare l’incarico ex articolo 29 L.F.

L’accettazione è effettuata con deposito telematico: per questo motivo, appena avuto notizia della nomina, è opportuno che il curatore si attivi per configurare la procedura sul programma di gestione del processo civile telematico di riferimento.

Tutte le istanze e i depositi devono infatti essere effettuati con questa modalità.

Sarà inoltre necessario che il curatore si doti velocemente di una pec di procedura; la cosa migliore è che si tratti di una pec esclusivamente destinata alla nuova procedura.

Spesso capita che il curatore utilizzi la propria pec come pec di procedura ma questo può comportare problemi di spazio di archiviazione e di difficoltà nella ricerca dei documenti, qualora la durata del fallimento si protragga nel tempo.

L’indirizzo pec, una volata aperto, dovrà essere comunicato al registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina del curatore fallimentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 bis, D.L. 179/2012.

In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione della nomina a norma dell’articolo 29 L.F. , deve comunicare ai sensi dell’articolo 9 D.L. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Per far questo, potrà effettuare una pratica attraverso la Comunicazione unica d’impresa con cui va ad indicare e a depositare, presso il Registro delle Imprese e l’Agenzia delle Entrate, tutti i principali dati relativi alla procedura: tribunale competente, numero e data della sentenza, data dell’udienza per l’esame dello stato passivo, data termine per la presentazione delle domande di ammissione, il luogo dell’udienza, il nome del giudice delegato, la data di accettazione da parte del Curatore, ecc..

Al Curatore sarà inoltre consentito l’accesso al fascicolo prefallimentare, sia esso cartaceo che elettronico.

Dallo stesso sarà possibile acquisire le prime informazioni e, se del caso, anche i recapiti del fallito o del rappresentante legale del soggetto fallito (in caso di persona giuridica) e degli eventuali legali.

Dopo l’effettuazione di tali pratiche, è opportuno che il curatore ottenga una visura camerale aggiornata dell’impresa fallita, così da verificare che le pratiche di cui sopra siano andate a buon fine e quale sia la data d’iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese, ai fini della produzione degli effetti nei confronti di terzi (ex articolo 16, ultimo comma, L.F.)

Il Curatore deve quindi procedere a convocare il fallito (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante della società fallita (nel caso si tratti di società di capitali).

Dell’incontro, delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione depositata, dovrà essere redatto un verbale dettagliato.

In particolare, il Curatore, nel verbale dovrà indicare se sono consegnate le scritture contabili e fiscali previste per legge, l’elenco dei creditori, i libri sociali, le fatture, eventuale contrattualistica, bilanci e dichiarativi, denaro e valori esistenti in cassa, elenco dei beni esistenti alla data del fallimento con stima del loro valore ed indicazione dei luoghi ove sono custoditi, elenco dell’eventuale personale dipendente al momento del fallimento, elenco delle eventuali esecuzioni in corso, delle assicurazioni in corso, del contenzioso in corso (civile e/o fiscale) con indicazione dei legali.

Contestualmente il soggetto fallito va informato degli obblighi a suo carico previsti dall’articolo 49 L.F.: obbligo di comunicare ogni suo cambio di residenza o di domicilio e obbligo di presentarsi personalmente al Giudice Delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori ogniqualvolta sia chiamato, salvo autorizzazione del Giudice Delegato.

Dal colloquio con il fallito, il Curatore è in grado di capire se è opportuno procedere all’apposizione dei sigilli (a norma degli artt. 752 ss. c.p.c.) sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore o meno.

In ogni caso, il Curatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione al rischio di deperibilità, furto, incendio, ecc.

Il Curatore dovrà quindi procedere alla redazione dell’inventario ex articolo 87 L.F., nominando, se lo ritiene necessario, uno stimatore.

Se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri, ex articolo 88, comma 2, L.F..

Il Curatore, ex articolo 92 L.F., deve comunicare senza indugio ai creditori che risultino dalle scritture contabili (e ai titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del fallito) a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax, tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso nei termini di legge.

Entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento, il Curatore deve fornire indicazioni al giudice in merito alla nomina del Comitato dei Creditori (articolo 40, comma 1, L.F.)

Entro 60 giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, il Curatore deve presentare la relazione ex articolo 33 al giudice allegandovi il verbale d’interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili.

Si tratta di una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.