25 Luglio 2019

Reverse charge: l’Agenzia apre all’integrazione fuori dallo Sdi

di Fabio GarriniFrancesco Zuech
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Da tempo abbiamo sposato la tesi secondo la quale la richiesta di invio allo Sdi dell’autofattura con la quale viene assolta l’imposta in relazione ad un’operazione passiva in inversione contabile, suggerita dall’Agenzia delle Entrate a più riprese (in particolare nella Faq n. 36 del 27.11.2018 e più recentemente nella circolare AdE 14/E/2019) dovesse considerarsi solo facoltativa: ragioni di praticità e buonsenso portavano ad ammettere anche il più semplice (e rispondente al dettato normativo) assolvimento tramite integrazione nei registri, ossia al momento della registrazione della fattura ricevuta, senza produrre alcun documento da inviare al sistema di interscambio.

Di tale tenore si è sempre dimostrata anche Assosoftware (comunicato del 14 gennaio 2019, tesi ribadita più recentemente nel comunicato del 28 giugno 2019), così come Anc e Confimi Industria (si veda da ultima la nota congiunta del 18 luglio).

Finalmente anche l’Agenzia si allinea a tale posizione con Faq n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019; proprio in tale aggiornamento viene evidenziato che non esiste alcun obbligo di inviare l’autofattura allo Sdi.

Fattura elettronica e acquisti con inversione contabile

Ripercorriamo la logica dell’adempimento, per arrivare al recente chiarimento.

Nelle operazioni assoggettata a reverse charge interno (articolo 17, comma 5 ss e articolo 74, comma 7 e 8) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell’integrazione, che consiste:

  1. nel riportare sul documento l’aliquota e l’imposta;
  2. nell’effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi (per assolvere l’imposta) nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 gg ma con imputazione al mese di arrivo);
  3. nell’annotare (senza più obbligo di protocollazione) l’operazione nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972).

L’integrazione (adempimento di cui al precedente punto 1), con riferimento ad una fattura XML, pare del tutto evidente, è adempimento che materialmente non può essere realizzato.

Quanto indicato nella Faq di novembre (così come nella circolare 13/E/2018 e, ancora prima, anche nella circolare 45/E/2005 § 2.7.2) non può pertanto che rappresentare una alternativa ammissibile ma non certo obbligatoria, in quanto non prevista da alcuna legge.

Anzi, a ben vedere, risulta contrario alla norma vigente, in quanto in passato la stessa Agenzia delle Entrate aveva negato l’alternatività fra le due tecniche per assolvere l’imposta in inversione contabile, autofattura o integrazione.

Come avevamo segnalato nel precedente intervento, la soluzione operativa pareva oltremodo semplice: essendo impossibile praticare sulla fattura l’integrazione di cui al punto 1, non resta che applicare esclusivamente l’annotazione nei registri (punti 2 e 3) come se il documento fosse “virtualmente” integrato.

Nulla vieta di generare un allegato di appoggio, ma in formato analogico, evitando il formato XML e la trasmissione al SdI, che finirebbe nella grande totalità dei casi per autocertificare i ritardi nell’applicazione dell’integrazione.

Va peraltro osservato che, quando l’Agenzia ha proposto la soluzione dell’assolvimento tramite autofattura da inviare allo Sdi, si è sempre espressa in termini di possibilità, quale modalità alternativa all’integrazione della fattura attraverso la predisposizione di un altro documento (l’autofattura) che “può” (e non necessariamente “deve”) essere inviato al Sistema di Interscambio.

In senso maggiormente distensivo è risultata anche la circolare 14/E/2019 (§ 6.2) nella parte in cui precisa che con il documento in Xml “il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento … – inviare tale documento allo SdI …, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.

Argomentato in contraiis ciò significa che il contribuente può, in alternativa, stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (alla vecchia maniera) con l’integrazione sul cartaceo evitando quindi di autocertificare probabili ritardi.

I tempi per assolvere l’imposta con inversione contabile sono infatti, a norma dell’articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972, molto stretti e proprio in tale aspetto risiedono i problemi nell’utilizzare un’autofattura Xml da inoltrare allo Sdi: l’assolvimento entro il mese di arrivo della fattura, nei fatti, si presenta incompatibile con una normale prassi aziendale e l’invio allo Sdi dell’autofattura, oltre che adempimento aggiuntivo, si trasformerebbe in molti casi in una “autodenuncia di ritardo”.

Esempio: fattura elettronica relativa ad una manutenzione della caldaia, emessa il 30 giugno, con applicazione del reverse charge, da integrare lo stesso giorno o al più tardi entro il 15 luglio ma con riferimento al 30 giugno.

Nella Faq n. 36 aggiornata si legge infatti come una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione”, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

L’Agenzia precisa che “che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore”.

Nella sostanza, l’autofattura a cui l’Agenzia fa riferimento non è una autofattura, ma una integrazione, che “per consuetudine” viene chiamata autofattura (a dire il vero, come detto, si tratta di due procedure contrarie che non andrebbero confuse, neppure a livello terminologico), senza quindi che vi sia nulla da inviare al sistema di interscambio né, come precisa il testo aggiornato della Faq, al fornitore (in tal senso anche le precisazioni della circolare AdE 14/E/2019 che, per chi volesse operare in Xml, chiariscono come tanto nella sezione cessionario/committente quanto in quella cedente/prestatore vadano sempre indicati i dati del primo).

Disturba, a dirla tutta,  che l’Agenzia faccia ancora riferimento ad un documento da produrre ed allegare alla fattura ricevuta; a noi piace osservare come tale documento sembri del tutto inutile (lo scopo non era semplificare, dematerializzando i documenti?), in quanto l’integrazione potrebbe essere individuata semplicemente nella (doppia) registrazione in contabilità (vendita/acquisti) del documento ma non è il caso di spaccarsi troppo la testa poiché dal lato pratico siamo ancora tutti abituati a tener traccia su carta di quello che facciamo e quindi l’integrazione sulla copia cartacea può rappresentare comunque un buon compromesso.

Riepilogando, oggi possiamo riassumere la gestione delle varie casistiche da reverse charge interno e internazionale come segue:

  • per il reverse charge interno, viene consentita l’integrazione su carta senza invio al Sdi (si evita così il rischio di palesare al fisco i ritardi nell’assolvimento dell’imposta);
  • allo stesso modo ci si comporta per il reverse charge intracomunitario, salvo ovviamente l’obbligo di procedere all’indicazione della fattura dell’esterometro;
  • infine, nel caso di reverse charge per acquisti territoriali da extra UE va emessa autofattura articolo 17, comma 2 (quella vera) e sarà anche in questo caso necessario procedere con lo spesometro, ma con facoltà (riconosciuta nella circolare AdE 14/E/2019 6.1 e 6.4) di emettere autofattura elettronica in self billing (ossia compilando la sezione “dati del cedente/prestatore” con l’identificativo del fornitore extra UE e quelli della sezione “dati del cessionario/committente” con i propri oltre a compilare anche al sezione “soggetto emittente” con il valore CC) rendendo così superfluo detto spesometro; in tal caso va però prestata attenzione alla tempistica molto stringente entro cui l’autofattura va emessa ai sensi dell’articolo 21 (ad esempio entro il 15 del mese successivo a quello dell’ultimazione per i servizi generali, ma i tempi potrebbero essere ancora più stringenti per altre operazioni).
Iva nazionale ed estera