15 Novembre 2017

Restyling per le OP – i soci

di Luigi Scappini
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Il Mipaaf, con il decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017, ha introdotto le regole inerenti le OP operanti nel settore dell’ortofrutta.

In un precedente contributo ci siamo occupati di delineare gli aspetti generali relativi alle caratteristiche che deve avere la OP in termini di numero minimo di soci e di VPC (valore produzione commercializzabile), parametri innalzati per cercare di “equiparare” in termini dimensionali le organizzazioni italiane con quelle comunitarie.

Per quanto concerne i soci, che come già visto possono essere sia persone fisiche sia giuridiche, si deve evidenziare come l’aderire a una OP comporta doveri e obblighi in capo al soggetto aderente.

Innanzitutto, ai sensi dell’articolo 3 del decreto, un produttore, in riferimento a un determinato prodotto, può aderire esclusivamente a una sola OP relativa a quello specifico prodotto; tuttavia, in parziale deroga, è previsto che nel caso in cui il prodotto sia utilizzabile anche per la trasformazione industriale, al produttore è data facoltà di aderire a una OP per il prodotto fresco e a un’altra OP per il prodotto destinato alla trasformazione.

Fino a ora si è fatto esclusivo riferimento a un concetto di socio produttore che procede a conferire il proprio prodotto alla OP, tuttavia, è previsto ai sensi dell’articolo 9 che è ammessa l’adesione all’organizzazione anche di soci non produttori. Tale facoltà, però, soggiace ad alcuni limiti, da prevedersi esplicitamente nello statuto, in quanto tale categoria non può mai essere superiore:

  • al 10% dei diritti di voto e
  • al 10% delle quote o del capitale.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai soci non produttori di fare attività concorrenziale, nonché di partecipare al voto relativo a decisioni sul fondo di esercizio.

L’articolo 11 si occupa di individuare il periodo minimo di adesione a una OP, individuato in 1 anno, e le regole per poter esercitare il recesso, precisando, al comma 5, come le regole ivi individuate prevalgono su qualsiasi previsione statutaria.

In deroga a tale prevalenza del decreto rispetto allo statuto, è stabilito che è possibile introdurre una norma per effetto della quale è data facoltà al singolo socio di poter recedere limitatamente a uno o più prodotti, rimanendo socio per i restanti.

Il recesso deve essere comunicato alla OP in forma scritta con un preavviso massimo di 6 mesi, termine entro il quale l’organizzazione deve rispondere, fermo restando che, comunque, il recesso esplica i suoi effetti esclusivamente a decorrere dalla chiusura dell’esercizio finanziario in cui è stato esercitato.

Nonostante tale previsione, il precedente comma 2 dell’articolo 11, stabilisce che “In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l’intero periodo della sua attuazione, salvo l’autorizzazione della OP”.

Una volta accolto il recesso, la OP rilascia la documentazione necessaria al socio uscente per poter aderire ad altra organizzazione in data anteriore al termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l’anno successivo.

Sempre l’articolo 11, al comma 6, disciplina l’ipotesi di esclusione del socio per gravi inadempienze, al cui verificarsi, la possibilità di adesione ad altra OP viene concessa solamente a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di espulsione.

L’adesione a una OP comporta il conferimento alla stessa dei prodotti al fine di raggiungere il VPC richiesto per il riconoscimento dell’organizzazione, tuttavia, l’articolo 5 del decreto, applicando la deroga concessa dall’articolo 12, § 1, lettera a), Regolamento 891/2017, concede la possibilità, previa autorizzazione della OP stessa, di vendere al consumatore finale, per il proprio fabbisogno personale, in via diretta o anche all’esterno dell’azienda, una parte del volume di produzione “conferito” ai fini del riconoscimento.

Inoltre, sempre ai sensi dell’articolo 5, i soci possono essere autorizzati anche alla cessione, in via diretta o per il tramite di altra OP designata, di una quantità di prodotti marginale o di prodotti che per le loro caratteristiche intrinseche non rientrano nelle attività commerciali della OP.

Il cumulo di entrambe le deroghe non può mai eccedere il 25% della produzione annua del socio.

L’articolo 10 si occupa di delineare le regole attraverso le quali ottemperare all’obbligo di controllo democratico della OP stabilite con l’articolo 17 del Regolamento delegato 891/2017.

A tal fine è previsto che il singolo socio non possa detenere più del 35% dei diritti di voto e del 49% delle quote o del capitale della OP.

Tale limite non può essere superato nemmeno attraverso partecipazioni di controllo.

Tali regole, per espressa previsione di cui al comma 6, non si applicano in caso di OP costituite in forma di cooperativa agricola e loro consorzi.

La fiscalità dell’imprenditore agricolo