16 Ottobre 2013

Responsabilità sugli appalti ancora da monitorare

di Francesco Greggio
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A partire dal 20 agosto 2013, con la pubblicazione della Legge di conversione n. 98/2013 (“Decreto fare”) nella G.U., come è noto l’appaltatore non più è responsabile in solido per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate all’interno del contratto di subappalto di opere o servizi: permane invece il vincolo solidaristico per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

A seguito dell’eliminazione della responsabilità solidale per versamento dell’IVA, al committente non potrà essere erogata alcuna sanzione per tutti gli adempimenti antecedenti all’entrata in vigore del “Decreto fare” in virtù del “favor reidisciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472/97: rimane invece da chiarire come debba essere trattata la solidarietà ai fini dell’IVA fra appaltatore e subappaltatore per il pagamento del corrispettivo avvenuto in assenza di attestazione del regolare versamento.

Scompare inoltre ogni riferimento al Documento unico di regolarità tributaria (cd. “DURT”) introdotto come elemento aggiuntivo durante l’iter legis dalla Camera. In particolare, l’appaltatore, attraverso l’acquisizione del DURT rilasciato dall’Agenzia in via digitale e certificata, per l’esclusione dalla responsabilità solidale, avrebbe verificato l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni ed interessi, non estinti dal subappaltatore alla data del pagamento del corrispettivo.

Ripercorrendo quindi la norma sulla responsabilità solidale per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 12.8.2012, ma in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

  • nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;
  • del versamento all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

Tale responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica prima del pagamento del corrispettivo, tramite documentazione, attestazione o autocertificazione nelle forme previste dalla C.M. n. 40/2012, che i versamenti all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente scaduti alla data del versamento sono stati rispettati: l’appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino ad esibizione di detta documentazione.

Al committente invece permane un ruolo di “controllore” in relazione al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente dell’appaltatore e del subappaltatore, con un regime sanzionatorio a suo carico. Infatti:

  • prima del pagamento del corrispettivo all’appaltatore, il committente deve verificare, tramite idonea documentazione nelle stesse forme sopra menzionate, che gli adempimenti inerenti al versamento delle ritenute scadute alla data del pagamento del corrispettivo siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
  • l’inosservanza di tale procedura, nel caso di mancato versamento di ritenute da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, comporta a carico del committente una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 200.000, nei limiti del corrispettivo dovuto.

Nel caso in cui l’appaltatore o subappaltatore non abbiano lavoratori dipendenti o assimilati, oppure nessuno di questi abbia partecipato allo specifico rapporto contrattuale, sarebbe comunque opportuno farsi rilasciare apposita attestazione. Anche il committente ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino ad esibizione della predetta documentazione.

Occorre precisare che insieme alla responsabilità di matrice fiscale, l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e sue successive modificazioni (L. n. 35/2012 e L. n. 92/2012) individua il committente come obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per i:

  • trattamenti retributivi comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto,
  • contributi previdenziali e
  • premi assicurativi;

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni e datori di lavoro, che possono individuare altri metodi o procedure di controllo di regolarità complessiva degli appalti.

Il regime solidaristico non riguarda le sanzioni civili per il mancato versamento contributivo, di cui risponde solamente il responsabile dell’inadempimento, mentre nel caso di accertamento della responsabilità solidale di tutti gli obbligati da parte del giudice, l’azione esecutiva può essere esercitata nei confronti del committente solamente dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.

Un’altra modifica rilevante introdotta dal “Decreto lavoro”, entrata in vigore dal 22.8.2013 a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge di conversione n. 99/2013, è quella relativa all’estensione per il committente del regime solidaristico in relazione ai trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi assunti nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma, limitatamente all’ammontare del compenso stesso.