12 Luglio 2021

Registri Iva in bozza e liquidazioni trimestrali precompilate al via

di Clara PolletSimone Dimitri
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Con il provvedimento n. 183994 del 08.07.2021 l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità attuative dell’articolo 4 D.Lgs. 127/2015, riguardante la predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

  1. le bozze dei registri Iva di ciascun mese, alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
  2. le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

A partire dalle operazioni Iva 2022, oltre alle bozze dei documenti elencati in precedenza, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva, dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per l’anno d’imposta 2021, a partire dalle operazioni effettuate da luglio, e per l’anno d’imposta 2022, le bozze sopra richiamate vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva, ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 542/1999 e successive modifiche.

Le bozze dei documenti Iva, inoltre, sono messe a disposizione dei soggetti che nel corso del periodo sperimentale segnalano, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi”, di essere in possesso dei requisiti. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi Iva che iniziano l’attività dopo il 30 giugno 2021.

Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, le bozze in argomento non vengono predisposte per i soggetti:

  • che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali Iva
  • che applicano l’imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate,
  • che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, prevista dall’articolo 73 D.P.R. 633/1972 oppure partecipano a un gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis,P.R. 633/1972,
  • per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa,
  • di cui all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 633/1972, ossia le Pubbliche amministrazioni e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 09.01.2018,
  • commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, nonché operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015;
  • che erogano prestazioni sanitarie,
  • che effettuano la liquidazione dell’Iva “per cassa” (solo per l’anno 2021).

Le bozze dei registri Iva sono alimentate sulla base delle informazioni acquisite con le fatture elettroniche transitate via SdI e con i dati delle operazioni transfrontaliere comunicati all’Agenzia delle entrate. Le suddette bozze continuano ad essere aggiornate con i dati pervenuti fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 3-bis, D.P.R. 542/1999, introdotto dall’articolo 1, comma 1102, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), dispone che i soggetti in contabilità semplificata che esercitano l’opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture nel registro delle vendite, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini Iva presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Per agevolare le operazioni di modifica o integrazione delle bozze dei registri Iva, l’Agenzia delle entrate segnala l’eventuale presenza di operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

A partire dai registri Iva relativi al mese di luglio 2021, con riferimento a ciascun trimestre il soggetto passivo può verificare, direttamente o tramite l’intermediario delegato, i dati proposti nelle bozze dei registri Iva: se completi, li convalida o, in caso contrario, li integra nel dettaglio, al fine di garantire l’annotazione di tutte le operazioni Iva relative al mese di riferimento.

L’accesso alle bozze può essere effettuato dal contribuente, direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Con riferimento al terzo trimestre 2021, le operazioni inerenti le bozze dei registri Iva possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021.

La convalida o l’integrazione nel dettaglio dei dati proposti nei registri Iva “in bozza” può effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

A seguito della convalida dei dati riferiti al trimestre, l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Se la convalida è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta l’Agenzia elabora, inoltre, la bozza della dichiarazione annuale Iva e la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.