11 Giugno 2018

Regime transitorio per dividendi e capital gain da “qualificate”

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF

La circolare 11/2018 di Assonime tratta della nuova disciplina dei redditi finanziari – dividendi e capital gain – percepiti da persone fisiche in relazione al possesso di partecipazioni qualificate.

Fra i vari temi affrontati vi è quello, assai importante soprattutto in questa fase di cambiamento del regime fiscale in questione, della decorrenza della nuova disciplina e quindi della applicazione del regime transitorio.

Occorre infatti distinguere le due tipologie di redditi di matrice finanziaria:

  1. i capital gain (redditi diversi), per i quali la nuova disciplina che assoggetta le plusvalenze realizzate ad aliquota pari al 26% si applica a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2019,
  2. i dividendi (redditi di capitale), per i quali l’avvio del nuovo regime interessa già i redditi percepiti dal 1° gennaio 2018, ma con un regime transitorio molto esteso nel tempo e reso anche un poco complicato dal fatto che si sono succedute negli ultimi anni diverse modifiche nella quotaparte imponibile in capo al percettore persona fisica degli utili distribuiti dalle società da esso partecipate.

Il regime transitorio sui dividendi è stato previsto con l’intento di non penalizzare i soci qualificati che detengono partecipazioni in società che hanno in pancia riserve formate con utili realizzati fino a tutto il 31 dicembre 2017; così, per gli utili maturati prima del 1° gennaio 2018 e distribuiti fino al 31 dicembre 2022 (dopo di che, il regime transitorio cesserà di trovare applicazione), resta applicabile il previgente regime impositivo dei dividendi percepiti a partire da tale data dai soci persone fisiche detentrici di partecipazioni qualificate, i quali, quindi, potranno continuare a beneficiare della tassazione parziale dell’utile percepito per la percentuale variabile in funzione del periodo di realizzazione dell’utile stesso.

Benché il testo della disciplina transitoria si presti a qualche perplessità, Assonime concorda sul fatto che al regime transitorio debbano poter accedere anche i soci che percepiscono utili nel 2018 ma in forza di delibere assunte prima del 1° gennaio 2018; non si capirebbe, d’altra parte, la ragione per cui tali soci debbano essere altrimenti penalizzati rispetto a chi percepisce gli stessi utili, ma solamente in forza di una delibera assunta dal 1° gennaio 2018 in avanti.

Vi è poi un altro punto, sempre riguardo al regime transitorio, sul quale Assonime richiama la necessità che intervenga un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Infatti, per il regime del risparmio amministrato, il quale riguarda solo i redditi diversi (capital gain), la nuova disciplina fiscale delle partecipazioni qualificate si applica solo a partire dal 1° gennaio 2019; per il regime del risparmio gestito, il quale, invece, coinvolge sia redditi diversi che redditi di capitale (dividendi), parrebbe doversi dedurre che i redditi di capitale siano da includere nella gestione solo dal 1° gennaio 2023, ossia quando cesserà la fase transitoria.

Ma per ragioni di coerenza di trattamento delle due tipologie di reddito – diverso e di capitale – nell’ambito della stessa gestione del risparmio, Assonime giunge alla conclusione per la quale si dovrebbe allargare il differimento al 1° gennaio 2023 anche ai redditi diversi.

In sostanza, tutti gli effetti sul risparmio gestito verrebbero così rinviati sino alla cessazione del regime transitorio.

Data la rilevanza dell’impatto, tuttavia, viene auspicato un chiarimento da parte dell’Amministrazione.

Rapporto banca-impresa: l’attivitá di ristrutturazione finanziaria