6 Ottobre 2022

Regime OSS ed esportatore abituale: nuovo chiarimento dell’Agenzia

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Il soggetto passivo nazionale che effettua vendite di beni a soggetti privati comunitari aderendo al regime OSS può assumere lo status di esportatore abituale tenendo conto di altre cessioni non imponibili, conservando così l’esonero dagli obblighi di certificazione delle citate vendite.

È quanto precisato dalla risposta ad interpello n. 493 pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate.

La società istante riferisce di svolgere attività di commercio elettronico indiretto a favore di soggetti residenti sia nel territorio dello Stato, sia in paesi comunitari ed extraue.

Con riferimento alle vendite poste in essere a favore di privati stabiliti in altri paesi dell’Unione europea riferisce di aver optato per il regime OSS di cui all’articolo 74 sexies D.P.R. 633/1972.

Secondo tale regime, l’imposta è dovuta nel singolo Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore finale, è liquidata nell’ambito del citato a regime OSS con cadenza trimestrale ed è previsto l’esonero dagli obblighi di certificazione delle vendite.

In merito a tale esonero, con la risposta n. 802/2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per poter computare tali cessioni nella verifica dello status di esportatore abituale è necessario certificare le operazioni con l’emissione della fattura.

Solo così facendo il cedente nazionale può tenere conto di tali vendite nella determinazione del plafond di esportatore abituale inserendole nel rigo VE 30 della dichiarazione annuale iva.

La citata risposta dell’Agenzia ha suscitato perplessità tra gli operatori in quanto la necessità di emissione della fattura, ai soli fini della verifica dello status di esportatore abituale, fa venir meno la semplificazione concessa dal legislatore per coloro che svolgono attività di commercio elettronico optando per il regime OSS.

Nell’istanza cui ha fatto seguito la risposta n. 493/2022, si evidenzia che il soggetto passivo nazionale, oltre a porre in essere cessioni di beni a privati stabiliti in altri paesi dell’Unione europea, effettua anche vendite a favore di privati residenti in paesi extraue, nonché cessioni intracomunitarie non imponibili a favore di soggetti iscritti al Vies.

Tali ultime operazioni sono quindi qualificate come non imponibili e con obblighi di emissione della fattura in quanto non rientranti nel regime OSS.

Tenendo conto solamente di tali ultime operazioni, la società istante evidenzia di ottenere comunque la qualifica di esportatore abituale, e chiede quindi di poter fruire dell’esonero dagli obblighi di certificazione delle cessioni posta in essere nei confronti dei privati Ue nell’ambito del regime OSS.

In buona sostanza, come si legge nella risposta dell’Agenzia, “la questione prospettata riguarda la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto Iva per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante”.

Secondo l’Agenzia l’obbligo di emissione della fattura per le cessioni effettuate nell’ambito del regime OSS si pone solamente nell’ipotesi in cui il soggetto nazionale intenda computare tali operazioni nella determinazione dello status di esportatore abituale.

Al contrario, come nell’ipotesi prospettata nell’istanza, laddove il soggetto passivo non intenda computare tali cessioni nel plafond di esportatore abituale, non sussiste alcun obbligo di certificazione delle vendite rientranti nel regime OSS.

La conclusione dell’Agenzia può dirsi certamente corretta e tale da consentire al soggetto passivo nazionale, da un lato, di mantenere il beneficio dell’esclusione dall’obbligo di fatturazione delle vendite verso privati consumatori comunitari nel regime OSS, e, dall’altro, di poter maturare la qualifica di esportatore abituale tenendo conto solamente di altre operazioni rilevanti a tal fine (nel caso di specie cessioni alle esportazioni e cessioni intracomunitarie a favore di soggetti passivi d’imposta).