29 Ottobre 2021

Regime Oss e fatturazione elettronica con Natura N7

di Clara PolletSimone Dimitri
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Come noto, dal 1° luglio 2021, a seguito del recepimento della direttiva UE 2455/2017 (D.Lgs. 83/2021) sono diventati operativi i nuovi regimi fiscali agevolati (One Stop Shop – Oss e Import One Stop Shop – Ioss) per le vendite a distanza di beni destinati a consumatori finali di altro Stato membro.

Con il regime Oss/Ioss è stato introdotto un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del Moss (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, detti Tte) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (nuovo articolo 38-bis, comma 1, D.L. 331/1993);
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE (ma non nello Stato membro di consumo) rese nei confronti di consumatori finali (non soggetti passivi Iva).

Nelle vendite a distanza il nuovo articolo 40, comma 4, D.L. 331/1993 richiede la verifica del limite di 10.000 euro al di sopra del quale occorre applicare l’Iva del paese di destinazione. Tale soglia interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi Tte e le vendite a distanza intracomunitarie di beni ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell’UE che richiedono sempre l’applicazione dell’Iva.

Le prestazioni di servizi Tte transfrontalieri e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell’importo pari a 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento Iva delle prestazioni/cessioni nazionali, salvo si scelga comunque di registrarsi all’Oss, nonostante non si sia superata la suddetta soglia di riferimento; in quest’ultimo caso l’opzione è vincolante per due anni civili.

Al superamento della soglia annua di 10.000 euro, invece, l’Iva sarà dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni (vendite a distanza intracomunitarie di beni) o nello Stato membro del destinatario consumatore finale (per i servizi Tte).

Il cedente nazionale, aderendo al sistema in argomento, può utilizzare la propria partita Iva italiana per le vendite a distanza (ambito B2C) effettuate in tutti gli altri 26 Stati membri, interfacciandosi con la sola Agenzia delle Entrate, nonostante le vendite avvengano in tutta l’Unione europea. Superata la soglia dei 10.000 euro senza adesione al regime agevolato scatta invece l’obbligo di applicare l’Iva tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta nel singolo Stato membro di destino.

Tali regimi sono stati introdotti per semplificare gli adempimenti gravanti sull’operatore e-commerce, con riferimento all’assolvimento dell’imposta e alla gestione degli adempimenti connessi: l’adesione al regime agevolato, infatti, esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale Iva (tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari).

Occorre invece trasmettere trimestralmente una dichiarazione Iva ad hoc, disciplinata dall’articolo 74 quinquies, comma 6, D.P.R. 633/1972, da presentare entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (anche in mancanza di operazioni), che evidenzierà tutte le somme dovute, suddivise tra i vari paesi comunitari (trimestre lug-ago-sett, in scadenza il 31 ottobre).

Il contribuente che aderisce al regime agevolato può facoltativamente avvalersi della fatturazione elettronica per documentare le operazioni in argomento. In tal caso, in assenza di indicazioni ufficiali, si consiglia di utilizzare la Natura operazione N7 indicando solo l’imponibile e il codice destinatario XXXXXXX; l’imposta estera applicata potrà invece essere esposta a livello descrittivo, avvalendosi ad esempio del campo “Altri Dati Gestionali” affinché non ci siano effetti sull’imponibile riportato in fattura. Si ricorda che in base al tracciato della fatturazione elettronica la Natura operazione N7 identifica le operazioni con Iva assolta in altro Stato UE.

In caso di emissione della fattura elettronica, inoltre, non occorre assolvere nessun altro adempimento connesso all’aver posto in essere l’operazione: con una recente FAQ, aggiornata al 22 ottobre, Assosoftware conferma l’esclusione da bollo, esterometro ed Intrastat per le operazioni di e-commerce (B2C) che transitano tramite SdI.

In merito alla trasmissione dell’esterometro, adempimento in scadenza il 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica) e che verrà soppresso dal 2022, si ritiene che le vendite a distanza transfrontaliere non ricadano tra le operazioni da comunicare; in altri termini, chi sceglie di emettere la fattura elettronica (trasmissione xml tramite SdI) è esonerato dal trasmettere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, invece, gli stessi rispondono all’obiettivo di monitorare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi Iva; pertanto, ad avviso dell’Associazione mancherebbero i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo.

La disciplina degli elenchi riepilogativi Intra negli ultimi anni è stata oggetto di diverse modifiche; da ultimo si segnala che il Regolamento (UE) 2019/2152 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all’interno dei dati statistici sarà aggiunto il campo relativo al Paese di origine delle merci.