7 Luglio 2014

Regime iva della cessione a cliente UE di beni di provenienza extracomunitaria

di Marco Peirolo
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Tra le operazioni cd. “allo stato estero”, cioè riguardanti beni che, nel momento della vendita, non si trovano in Italia, rientra la cessione – ad un cliente di altro Stato membro dell’Unione europea – di beni di provenienza extracomunitaria.

Il caso, quindi, è quello dell’impresa italiana che acquista i beni da un operatore non stabilito nella UE con spedizione diretta al proprio cliente UE.

L’impresa italiana pone in essere una doppia operazione, di cui la prima passiva (l’acquisto di beni provenienti da un Paese extra-UE) e la seconda attiva (la vendita dei beni al cliente di altro Paese UE).

Entrambe le operazioni non si considerano effettuate in Italia, in quanto il rispettivo luogo impositivo è situato al di fuori del territorio nazionale. In particolare:

  • l’acquisto dal fornitore extracomunitario dà luogo ad una importazione soggetta a IVA nel Paese UE del cliente dell’impresa italiana. Sul punto, è dato infatti osservare che:
  1. tra le operazioni imponibili ai fini IVA, l’art. 2, par. 1, lett. d), della Direttiva n. 2006/112/CE richiama le importazioni di beni, che il successivo art. 30 definisce come l’ingresso nella UE di beni che non sono in libera pratica ai sensi dell’art. 24 del Trattato CE. In base a quest’ultima disposizione, si considerano “in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d’importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse”. In linea con questa previsione, l’art. 79 del Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) stabilisce che “l’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti”;
  2. ai sensi dell’art. 60 della Direttiva n. 2006/112/CE, l’importazione si considera effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella UE;
  • la vendita al cliente dell’impresa italiana dà luogo ad una cessione soggetta a IVA che, in base all’art. 32, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, si considera effettuata nel Paese dal quale i beni partono a destinazione del cliente UE (nella specie, il Paese extra-UE). Per la cessione in esame, infatti, non si applica la deroga prevista dal comma 2 del citato art. 32, che considera come luogo impositivo il Paese UE di importazione, essendo richiesto che la cessione sia posta in essere dall’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta.

In definitiva, l’impresa italiana:

  • per l’acquisto dal fornitore extracomunitario, registra in contabilità generale la fattura ricevuta, essendo relativa ad una operazione “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
  • per la vendita al proprio cliente UE, anch’essa “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, emette fattura non soggetta a IVA con la dicitura “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma comunitaria o nazionale di riferimento (art. 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE o art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972).

Riguardo all’importazione dei beni nel Paese UE del cliente, occorre richiamare l’art. 147 del Reg. CEE n. 2454/1993, in base al quale, ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, se sono intervenute più vendite successive, occorre assumere il prezzo riportato nell’ultima fattura, cioè quella emessa dall’impresa italiana al proprio cliente UE.

In deroga a questa previsione, è consentito assumere, ai fini del calcolo del solo dazio doganale, il prezzo indicato nella prima fattura, emessa dal fornitore extracomunitario, se l’importatore è in grado di documentare l’intera operazione.

In quest’ultima ipotesi, pertanto, il cliente UE, in qualità di importatore:

  • per il calcolo del dazio, assume come valore doganale il prezzo di vendita praticato dal fornitore extracomunitario all’impresa italiana;
  • per il calcolo dell’IVA all’importazione, assume come valore doganale il prezzo dell’ultima vendita, cioè quella fra l’impresa italiana e il cliente UE.

Ai fini della compilazione del modello DAU-IMP, è stato chiarito che, nella casella 47 (calcolo delle imposizioni), occorre indicare (circolare dell’Agenzia delle Dogane 11 dicembre 2006, n. 45):

  • per l’IVA all’importazione, il codice 405;
  • per il dazio, il codice A00.