4 Giugno 2025

Regime Iva degli stampi nei rapporti intracomunitari

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente contributo (“Regime Iva dello stampo di produzione ceduto ad impresa diversa da quella destinataria dei beni) sono state esaminate le conclusioni dell’Avvocato UE nella causa C-234/24, riguardante i profili Iva del c.d. “tooling, riguardante, in particolar modo, i fornitori del settore automobilistico.

Ad un subfornitore viene affidata la fabbricazione di taluni componenti, che possono essere prodotti soltanto impiegando un’attrezzatura speciale (ad esempio, uno stampo), anch’essa ordinata al subfornitore, ma che resta di proprietà dell’ordinante (nella specie, una società tedesca) e utilizzata solo in loco (nel caso di specie, in Bulgaria) dal subfornitore per la produzione dei componenti.

Se questi ultimi sono ceduti al committente in un altro Stato membro (nella specie, in Slovacchia) risultano poste in essere cessioni intracomunitarie non imponibili Iva. Tuttavia, se l’attrezzatura viene successivamente venduta ad un terzo senza modificarne l’ubicazione (nel caso di specie, la Bulgaria), si pone la questione del trattamento da applicare, ai fini dell’Iva, alla vendita della predetta attrezzatura.

La controversia all’origine della causa C-234/24 è diretta a stabilire se la cessione dell’attrezzatura integri una cessione imponibile, oppure una cessione alla quale è applicabile la stessa disciplina prevista per i componenti che con essa sono fabbricati e ceduti in regime di non imponibilità (cessione intracomunitaria).

La questione assume rilevanza per l’acquirente dell’attrezzatura stabilito all’estero, il quale desidera ottenere dalla Bulgaria il rimborso dell’Iva che lo stesso ha versato al venditore.

Ad avviso dell’Avvocato generale, la cessione dell’attrezzatura si considera interna alla Bulgaria e non beneficia, quindi, della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie dei componenti fabbricati con l’attrezzatura.

Da un lato, la non imponibilità presuppone che, a seguito del trasporto/spedizione, il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione, mentre nel caso in esame l’attrezzatura è rimasta in Bulgaria. Dall’altro, la cessione dei componenti da parte della società bulgara e la cessione dell’attrezzatura da parte della società tedesca non possono essere qualificate come un’unica cessione intracomunitaria effettuata nei confronti della società slovacca: siccome, infatti, la società tedesca e la società bulgara sono soggetti passivi indipendenti, non è possibile applicare i princìpi previsti dalla giurisprudenza comunitaria per le prestazioni accessorie e per le prestazioni uniche complesse.

Così riassunte le conclusioni dell’Avvocato UE, è opportuno chiedersi se le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa italiana in merito al trattamento Iva degli stampi di produzione nei rapporti intracomunitari siano allineate alla disciplina comunitaria, come esposta dall’Avvocato generale.

Di norma, il rapporto contrattuale tra l’impresa italiana e quella comunitaria può essere ricondotto ad un duplice schema operativo, a seconda che lo stampo resti di proprietà del fornitore nazionale o sia ceduto al cliente non residente, restando in “prestito d’uso” presso l’operatore italiano.

Nel primo caso, il cliente non residente riconosce all’impresa italiana un “contributo in conto stampi”, di importo pari al costo da quest’ultima sostenuto, che si qualifica come il corrispettivo di una prestazione di servizi “generica”, non territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 (circolare n. 43/E/2010, § 9).

Nel secondo caso, la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi), per conto di un committente comunitario, di stampi da utilizzare in Italia per la produzione di beni da inviare nell’altro Stato membro è da inquadrare nell’ambito delle cessioni intracomunitarie qualora (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.3):

  • tra il committente e l’operatore nazionale sia stipulato un unico contratto d’appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Stato membro, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile.

L’applicazione, alla cessione dello stampo che resta in Italia in prestito d’uso, del regime di non imponibilità Iva previsto per le cessioni intracomunitarie appare coerente con le indicazioni dell’Avvocato UE.

È vero, infatti, che la cessione dello stampo al cessionario comunitario non comporta, in via immediata, il suo trasporto/spedizione in altro Stato UE. Tuttavia, la circostanza che il cessionario dello stampo sia anche quello dei beni implica, alla luce delle considerazioni sviluppate dall’Avvocato generale, che la stipula di un unico contratto d’appalto avente per oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni consente di qualificare la cessione dello stampo come non imponibile Iva.

In pratica, l’approntamento dello stampo non può assumere un’autonoma rilevanza dato che esso rappresenta la fase iniziale propedeutica all’intero ciclo produttivo dei beni, sicché il corrispettivo pagato dal cessionario non residente per la fabbricazione dello stampo rappresenta, in sostanza, un anticipo dell’intero prezzo d’appalto riconosciuto dall’operatore straniero per la cessione intracomunitaria dei beni.

Sul trattamento Iva degli stampi si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23761/2015.

Il presupposto del materiale trasporto/spedizione dello stampo – ove quest’ultimo non sia andato distrutto o consumato nel processo di fabbricazione – dallo Stato membro di origine a quello di destinazione deve essere verificato con riferimento al tempo della cessazione del rapporto contrattuale in questione e non anche al tempo della cessazione di eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi ad oggetto la fornitura di ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo del medesimo stampo, dovendo ritenersi esaurita l’operazione di cessione intracomunitaria con l’estinzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la realizzazione dello stampo.