16 Aprile 2018

Il regime delle perdite per i soggetti Irpef

di Federica Furlani
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La disciplina relativa all’utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti Irpef, imprese minori e lavoratori autonomi, richiede un’analisi distinta a seconda si tratti di impresa in contabilità semplificata, di impresa in contabilità ordinaria e di lavoratore autonomo.

Partendo dalle imprese in contabilità semplificata e dagli esercenti arti e professioni (sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata), il legislatore aveva modificato la disciplina delle perdite in modo sostanziale in relazione ai periodi di imposta 2006-2007, per poi ripristinare la situazione ex-ante a partire dal periodo 2008.

Le imprese minori e i lavoratori autonomi possono oggi quindi utilizzare nel modello Redditi 2018 le perdite prodotte in compensazione “orizzontale”, ossia per compensare i redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo di imposta in relazione alle altre categorie reddituali.

L’articolo 8 Tuir stabilisce infatti che per tali soggetti il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

L’eventuale eccedenza di perdite rispetto alle altre categorie reddituali è persa, non essendo riportabile negli esercizi successivi.

La normativa che è stata applicata per i periodi 2006 e 2007 può tuttavia continuare a dispiegare i propri effetti anche in relazione al periodo di imposta 2017.

Il meccanismo, mutuato da quello applicato per i contribuenti in contabilità ordinaria, prevede il divieto di utilizzare le perdite realizzate in compensazione con altri redditi, ma la possibilità di riporto nei periodi successivi dell’eventuale eccedenza non utilizzata per abbattere esclusivamente i redditi qualificabili come reddito d’impresa, in ossequio al c.d. principio della compensazione “verticale”.

Le eccedenze di perdite possono essere utilizzate soltanto entro il quinto periodo di imposta successivo a quello di maturazione, ma quelle conseguite nei primi tre periodi di imposta, e che si riferiscono ad una nuova effettiva attività, possono essere utilizzate senza limitazioni temporali e quindi potenzialmente ancora nel modello Redditi 2018.

Il rigo RS 11 del Modello Redditi PF 2018 è infatti riservato ai soggetti che hanno subito una perdita di lavoro autonomo da quadro RE e da quadro RH nei periodi d’imposta 2006 e 2007, non compensata nell’anno 2017, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi senza limiti di tempo; analogamente nel rigo RS 13, col. 2, va indicato, oltre all’ammontare complessivo delle perdite d’impresa realizzate nei primi tre periodi d’imposta, riportabili senza limiti di tempo (articolo 84, comma 2, Tuir), che non sono state compensate nell’anno, anche quelle derivanti dall’esercizio di impresa minore maturate nei periodi 2006 e 2007.

Venendo ad analizzare la situazione delle imprese in contabilità ordinaria, la disciplina per essi applicabile è sempre stata quella della compensazione “orizzontale”.

L’articolo 84, comma 3, Tuir stabilisce che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Tali perdite sono pertanto compensabili con redditi appartenenti alla medesima categoria reddituale, vale a dire redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali (contabilità ordinaria e contabilità semplificata), partecipazioni in società in nome collettivo e accomandita semplice, partecipazioni in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della traspa­renza (articolo 116 Tuir).

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