5 Settembre 2016

Redditometro: serve la disponibilità dei redditi

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La Corte di Cassazione nello scorso luglio è intervenuta con tre ordinanze successive in materia di redditometro, confermando ripetutamente quale sia la modalità difensiva preferita a fronte di tale tipologia di accertamento.

Sul piano procedurale è noto che:

  • le segnalazioni che conducono alla selezione del contribuente (spese per beni e servizi o comunque incrementi patrimoniali) consentono all’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente chiarimenti in merito e di dimostrare le occorrenze economiche utilizzate;
  • tale richiesta deve transitare obbligatoriamente per la fase del contraddittorio preventivo;
  • in sede di contraddittorio il contribuente può validamente difendersi, producendo proprie memorie e documentazione, illustrando tutte le fonti reddituali utilizzate o di cui ha avuto disponibilità. Sul tema si sottolinea l’importanza della linea difensiva del contribuente, posto che nel percorso endoprocedimentale di formazione dell’accertamento, la presenza di memorie difensive obbliga l’ufficio, nella motivazione dell’atto che intende emettere, a spiegare le ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento delle giustificazioni di parte;
  • il contribuente può anche decidere di non partecipare al contraddittorio. In tal caso è ovvio che l’avviso di accertamento può essere emesso sulla base dei parametri disponibili per l’Amministrazione finanziaria, mentre al contribuente resta l’onere di illustrare al giudice le sue motivazioni difensive;
  • sarà infine il giudice a valutare il soddisfacimento dei rispettivi oneri probatori e la sussistenza o meno dei presupposti accertativi. In sede contenziosa, ovviamente, residua l’ultima possibilità per il contribuente di provare le proprie occorrenze economiche e la capacità di soddisfare i redditi che gli vengono contestati.

La Corte di Cassazione, in particolare, nelle ordinanze depositate lo scorso luglio rimarca la necessità di dare idonea dimostrazione delle occorrenze utilizzate per le proprie disponibilità, confermando in toto il trend giurisprudenziale in ordine al c.d. “nesso eziologico”. Trattasi del parallelo che deve sussistere tra le disponibilità economiche e i beni acquistati o goduti. Nel tempo la Suprema Corte ha più volte ribadito che non serve una dimostrazione puntuale di dette disponibilità, ma è necessario almeno provare l’entità e la durata dei redditi utilizzati. In termini essenziali, non è richiesta l’analitica dimostrazione del pagamento effettuato, ma almeno che al momento del pagamento gli importi utilizzati fossero disponibili e risalenti a fonti giustificate o comunque non più accertabili.

La prima ordinanza a conferma di quanto illustrato è la n. 14324 depositata il 13 luglio 2016. Nella parte motiva della sentenza chiaramente si legge che “(…) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per l’incremento patrimoniale, la prova documentale contraria ammessa a carico del contribuente (…) riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati. Nel cassare la sentenza della CTR, la Suprema Corte rinvia ad altra commissione della CTR ribadendo la necessità, tra l’altro, di verificare che la prova contraria riguardi non solo la disponibilità dei redditi, ma anche “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”.

Nell’ordinanza n.  14405 depositata il giorno dopo il concetto viene ribadito. Trattasi in tal caso di una decisione favorevole all’Amministrazione finanziaria, con cui viene redarguita una CTR “rea” di non aver valutato proprio l’entità dei redditi del contribuente e la relativa durata del possesso. Tali elementi sono fondamentali in quanto hanno “la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico”.

Infine merita di essere segnalata l’ordinanza n. 15534, depositata il 26 luglio 2016. In tale ultimo caso nuovamente favorevole al contribuente, la motivazione è sempre la medesima: gli organi giudicanti non possono esimersi dal valutare l’entità dei redditi disponibili ed il relativo possesso temporale. In particolare, l’ordinanza in argomento richiama all’ordine la CTR sottolineando come non si debba richiedere al contribuente la prova dell’impiego effettivo delle risorse economiche nell’acquisto dei beni destinati alla famiglia, essendo sufficiente solo la dimostrazione della disponibilità nel tempo delle risorse medesime.

 

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