17 Ottobre 2015

Redditometro, famiglia fiscale, conti correnti e sostenimento delle spese

di Comitato di redazione
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Con la recente rivisitazione degli indici di spesa del nuovo redditometro, tornano alla ribalta alcune questioni che possono interessare i “timorosi” che ritengono di palesare una situazione reddituale non in linea con il tenore di vita (permetteteci di riferirci in tale modo).

Recenti spunti giurisprudenziali (si veda Cassazione 20649 del 14 ottobre 2015) sembrano confermare tali timori, pur se riferiti a situazioni accertate sulla base del vecchio sistema redditometrico, i cui punti di debolezza concettuale sono ormai noti a tutti. Inutile, quindi, soffermarsi sulla presunta necessità (apparente a tutti per logica) di giustificare – per l’Ufficio – il motivo per cui al ricorrere di un determinato bene/indice venga associato un presunto livello di spesa talvolta paradossale; su tali aspetti esiste un muro di gomma sul versante giuridico, per il semplice fatto che quei dati si ritengono sacrosanti.

Più interessante e, soprattutto, ancora di pieno interesse nel nuovo sistema di accertamento, il tema del reddito prodotto dalla famiglia e della tracciabilità delle movimentazioni necessarie al sostenimento delle spese.

Famiglia, bene inteso, da considerarsi come aggregazione di persone che convivono abitualmente e che, per logica, si accollano il sostenimento delle spese necessarie alla vita comune.

In tal senso, ad esempio, la citata sentenza avalla la decisione della CTR (che aveva respinto l’appello) sostenendo che il contribuente accertato non dovesse lagnarsi del fatto che i giudici di merito non avessero accolto le sue doglianze in merito ad una presunta maggiore quota di sostenimento delle spese da parte dal coniuge, rispetto a quella considerata dall’Ufficio.

Non disponiamo degli elementi specifici per condividere o contrastare questa indicazione, non potendo analizzare il contenuto del fascicolo; tuttavia, il principio merita sicuramente una riflessione generale in merito a due questioni problematiche:

  • esiste un obbligo di ripartizione della spesa all’interno della famiglia, oppure può essere sufficiente giustificare la spesa con il reddito complessivo della stessa?
  • nel caso in cui si ritenga necessaria tale ripartizione, risulta indispensabile dimostrare altresì la movimentazione finanziaria con specifico riferimento ai conti correnti?

Sul primo punto, a nostro giudizio si dovrebbe sostenere che, così come le tabelle su cui si regge il redditometro fanno spesso riferimento al nucleo familiare (inteso anche come monosoggetto), la chiave di approccio più logica dovrebbe essere quella della considerazione indistinta della sommatoria dei redditi da paragonare alla totalità delle spese e degli incrementi patrimoniali.

Tale concetto più che logico, tuttavia, si scontra con l’esigenza di perfezionare un avviso di accertamento nei confronti di uno specifico contribuente, con la conseguenza che la logica incontra un ostacolo di natura operativa.

Quindi, una prima raccomandazione potrebbe essere quella di gestire correttamente le finanze dell’intera famiglia, nel senso sopra inteso; non ci riferiamo ad un aspetto finanziario, ovviamente, ma alla dimensione della tracciabilità.

E, ancor di più, della tracciabilità delle spese che esulano da quelle ricorrenti e quotidiane, normalmente insufficienti a fondare un accertamento redditometrico; rilevano, invece, le spese e/o gli investimenti rilevanti che fossero eventualmente compiuti.

Si pensi, ad esempio, alle differenti conseguenze che si sprigionano nei due diversi casi che seguono:

  • conto corrente cointestato sul quale affluiscono i redditi e dal quale si attinge per le spese della famiglia: tale soluzione non palesa difficoltà di sorta, potendosi tranquillamente dimostrare la genesi della disponibilità (ovviamente se sussistono i risparmi, i redditi o altre fonti non tassate) ed il sostenimento dell’esborso;
  • conti correnti singoli dei coniugi: in tale situazione, ove la spesa o l’investimento fosse effettuato solo dalla moglie o dal marito, beneficiando di risorse del coniuge, riteniamo che sia ragionevole essere in grado di dimostrare il passaggio della finanzia da un soggetto ad un altro.

Si torna, insomma, alla spinosa questione della sufficienza dell’esistenza del reddito o della necessità di dimostrazione della transazione finanziaria.

Nel caso in cui il reddito sia prodotto in capo ad un diverso soggetto rispetto a quello che ha sostenuto la spesa o l’investimento, insomma, ci pare ragionevole il fatto di essere in grado di dimostrare (anche se non puntigliosamente) la provenienza di parte della provvista, parimenti alle situazioni in cui la medesima fosse fornita da altro soggetto non direttamente presente nel nucleo familiare (genitore, parente, amico, ecc.).

Diversamente, sostenere che l’esborso sia stato sostenuto con risorse del coniuge, senza essere in grado di dimostrare che tali risorse siano state (ad esempio) prelevate dal conto del medesimo rischia di essere circostanza poco credibile.

Insomma, potrebbe anche accadere che il reddito non tassato sia stato prodotto da un soggetto differente da quello in capo al quale viene esperito accertamento ma, nelle more della procedura accertativa, sembra che ciò rappresenti un inutile tentativo di sviare il bersaglio della contestazione.

Riscontrato ciò, dunque, possiamo concludere che, nell’ambito della gestione delle risorse di una famiglia, la semplice presenza di redditi in capo ad un soggetto diverso da quello accertato non rappresenta un invalicabile ostacolo rispetto alla contestazione.

Ciò vale a meno che non si intenda aderire alla tesi (che, tuttavia, risulta di comprensione meno immediata per il giudice) che l’aspetto finanziario non abbia nulla a che spartire con il redditometro, dovendosi solo porre a confronto una capacità di spesa con una spesa presunta.

Come si vede, dunque, la situazione è tutt’altro che stabilizzata.