18 Luglio 2018

Reddito minimo delle “comodo” al netto delle agevolazioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le società di comodo, nella duplice accezione di società non operative ed in perdita sistematica, possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali ed essere contestualmente soggette alla disciplina del reddito minimo (derivante dall’applicazione di alcune percentuali agli elementi dell’attivo).

Più precisamente, è necessario tener conto nella determinazione del reddito minimo imponibile anche di alcune agevolazioni fiscali che possono determinare una riduzione del reddito imponibile minimo. La ratio di quanto descritto è riconducibile alla circostanza che il reddito imponibile effettivo da dichiarare da parte delle società non operative è il maggiore tra i seguenti:

  • reddito effettivo;
  • reddito minimo calcolato applicando i coefficienti previsti al valore dei beni del periodo d’imposta.

Pertanto, poiché le agevolazioni fiscali si applicano in diminuzione del reddito imponibile effettivo, è corretto che le stesse si portino altresì in diminuzione del reddito minimo delle società non operative, in modo tale da rendere omogenei i due parametri di confronto.

Le agevolazioni fiscali rilevanti a tal fine sono le seguenti:

  • ACE (Aiuto alla crescita economica), che consiste nella possibilità di detassare l’1,6% dell’ammontare corrispondente agli incrementi patrimoniali netti realizzati successivamente al 31 dicembre 2010 per i soggetti Ires, e nella stessa misura per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria (anche per tali imprese a partire dal 2016 si deve tener conto degli incrementi patrimoniali realizzati successivamente al 2010);
  • i proventi esenti, i proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito,
  • l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’articolo 42, comma 2-quater, D.L. 78/2010 (c.d. reti di imprese);
  • le plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali, di cui all’articolo 86 Tuir, oggetto di rateizzazione in cinque periodi d’imposta in quanto derivanti da beni posseduti da almeno tre anni. Secondo quanto precisato nella risoluzione AdE 68/E/2013, anche il reddito imponibile minimo deve tener conto dell’eventuale rateizzazione delle plusvalenze di cui all’articolo 86 Tuir, con conseguente riduzione del reddito imponibile minimo dei 4/5 della plusvalenza nell’esercizio in cui la stessa è realizzata, e successivo incremento di un 1/5 nei quattro periodi d’imposta successivi;
  • super e iper ammortamenti relativi all’acquisizione di beni strumentali nuovi.

Proprio in relazione a tale ultima agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare (circolare AdE 12/E/2016 per il super ammortamento e circolare AdE 4/E/2017 per l’iper ammortamento), in primo luogo, che la deduzione in questione (da eseguirsi in via extracontabile nel quadro RF del modello Redditi) non influenza il test di operatività, e, in secondo luogo, che la maggiore quota di ammortamento (derivante dall’agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante ai fini della disciplina delle società di comodo.

L’importo di tali agevolazioni, in assenza di precise indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve essere indicato nella casella “agevolazioni” (rigo RS124 del modello Redditi SC 2018, e rigo RS19 del modello Redditi SP 2018).

Si segnala, infine, che per le società di persone che adottano il regime di cassa a partire dal 2017, e che risentono del mancato impatto delle rimanenze finali nella determinazione del reddito d’impresa, la circolare AdE 11/E/2017 ha chiarito che:

  • il reddito imponibile minimo del primo anno di applicazione del regime di cassa deve essere ridotto di un importo corrispondente al valore delle rimanenze finali;
  • per le società in perdita sistematica, se il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di cassa rientra nel quinquennio di osservazione (in cui la società ha dichiarato perdite fiscali), il reddito imponibile di tale periodo deve essere determinato senza tener conto del valore di tali rimanenze.
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