25 Gennaio 2014

Reclamo fiscale con inammissibilità in stand by

di Giovanni Valcarenghi
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E’ noto che, all’interno della legge di stabilità 2014, è stato posto rimedio ad una stortura delle norme relative all’istituto del reclamo o mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto 546/1992.

In particolare, la mancata attivazione della procedura di reclamo (ove obbligatoria) determinava la assoluta inammissibilità del ricorso, con il conseguente consolidamento della pretesa tributaria per mancato perseguimento delle procedure “obbligatorie” previste per legge. Di fatto, si incorre in un “infortunio” professionale di non poco conto, oltre a determinarsi un carico sanzionatorio pieno in capo al contribuente (con probabilità di possibile richiesta dei danni).

Tale impostazione è stata ritenuta non conforme con il principio costituzionale di pieno diritto alla difesa del contribuente, con la conseguenza che sono già state sollevate un paio di questioni di legittimità costituzionale da parte di almeno un paio di commissioni tributarie.

Le censure potevano, da subito, ritenersi superate per il futuro, stante che la legge di Stabilità 2014 prevede, ora, non più la sanzione della inammissibilità del ricorso per il caso della mancata attivazione della procedura di reclamo, bensì unicamente la improcedibilità del medesimo.

Tale conseguenza determina, laddove l’ente accertatore abbia rilevato nella propria tempestiva costituzione in giudizio la mancata attivazione del reclamo, esclusivamente un rinvio all’inizio della procedura, con obbligo di provvedere ad attivare la fase del confronto.

Quindi nulla appare perduto, se non forse un po’ di tempo per porre in essere ciò che si sarebbe dovuto fare sin dal principio. Ma, la constatazione fondamentale è che il diritto alla difesa, nella nuova impostazione, rimane opportunamente inalterato in capo al contribuente. L’equilibrio della nuova impostazione si rinviene nel pieno contemperamento degli interessi in gioco: l’Amministrazione non dovrebbe avere emesso l’atto se non fosse convinta della sua fondatezza, così come il contribuente potrebbe altrettanto essere convinto della propria ragione, con la conseguenza di ritenere completamente inutile la fase del confronto preventivo al contenzioso. L’intervento dell’Agenzia in seconda battuta, peraltro, consente una piena opportunità di “rimedio” laddove si ritenga che il mancato avvio della fase del reclamo sia imputabile ad un mera dimenticanza. Nei fatti, potrebbe anche indicare una sorta di apertura al dialogo, rispetto a quanto contestato.

Lo scenario così descritto appare talmente lineare e condivisibile che si fatica a comprendere il motivo per cui sia stata assegnata alla modifica in commento una efficacia differita; la nuove norme, infatti, interessano le impugnazioni degli atti notificati a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di Stabilità (01.01.2014).

Si pone allora la questione di comprendere cosa accada a tutte le partiche in corso (oltre a quelle notificate da qui ai primi giorni di marzo), ovviamente nel caso in cui non sia stato rispettato il corretto iter procedurale di impugnazione; per le medesime, infatti, si applicherebbe la precedente disciplina, vale a dire quella della cui legittimità dubita lo stesso Legislatore, posto che è intervenuto a modificarla radicalmente.

Ovviamente, per le medesime situazioni potrà trovare applicazione il futuro pronunciamento della Corte Costituzionale, cui è affidato il compito di pronunciarsi sulla legittimità della precedente impostazione.

Sarebbe allora stato molto più semplice statuire, forse, che la nuova impostazione trovasse applicazione a tutte le controversie nuove ed in corso alla data del 1° gennaio 2014, salvo confermare il precedente esito per le differenti ipotesi già consolidatesi a tale momento.

L’effetto poteva essere assimilato ad una sorta di interpretazione autentica della norma che, nel caso specifico, non poteva dirsi attuale, proprio per il fatto che nulla vi era da interpretare, se non riscontrare l’erroneità di fondo.

Solo in tal modo si riuscirebbe a porre tutte i contribuenti sul medesimo piano, slegando le conseguenze dal momento di notifica degli atti. Non resta, allora, che attivarsi al fine di mantenere “vive” tali controversie, sperando nella possibilità di un una loro (legittima) riviviscenza.