22 Giugno 2017

Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del ricorso

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Quando sussistono gravi vizi del ricorso afferenti per lo più a questioni processuali, il presidente di sezione, in sede di esame preliminare, ne pronuncia, con decreto soggetto a reclamo, l’inammissibilità.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nello specifico la disciplina del reclamo avverso il decreto presidenziale che dichiara inammissibile il ricorso.

Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del ricorso pronunciato dal presidente di sezione in sede di esame preliminare può essere proposto secondo le disposizioni contenute nell’articolo 28 del D.Lgs. 546/1992. Si analizzano qui di seguito le principali caratteristiche dell’istituto.

Notificazione

Il reclamo deve essere proposto mediante notificazione alle parti costituite entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto di inammissibilità da parte della segreteria; inoltre, va motivato e deve contenere l’indicazione del provvedimento impugnato.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la proposizione del reclamo, quest’ultimo è inammissibile e il decreto di inammissibilità diventa definitivo.

Deposito

Il soggetto reclamante deve procedere alla costituzione in giudizio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data dell’ultima notificazione, effettuando il deposito del reclamo notificato presso la segreteria della Commissione tributaria secondo le forme previste per la costituzione in giudizio del ricorrente dall’articolo 22 D.Lgs. 546/1992. Anche in caso di mancato rispetto del termine previsto per la costituzione in giudizio, il reclamo è inammissibile e il decreto di inammissibilità diventa definitivo.

In caso di mancata costituzione in giudizio della parte resistente, secondo la C.M. 291/1996 il reclamo dovrebbe essere depositato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della segreteria, ovvero entro il termine per la proposizione del reclamo stesso.

Memorie difensive

Le altre parti costituite possono presentare memorie difensive nei successivi 15 giorni dalla notificazione del reclamo. Tale termine decorre chiaramente dalla data di ricezione dell’atto ex articolo 16, comma 5, D.Lgs. 546/1992.

 

Decisione

Scaduti i termini di deposito del reclamo e delle memorie, la Commissione tributaria, valutata preliminarmente l’ammissibilità del reclamo, decide nel merito la sua fondatezza in camera di consiglio con immediatezza.

Il presidente di sezione che ha emanato il decreto di inammissibilità può far parte del collegio giudicante che deciderà sul reclamo, non configurando la sua presenza alcuna ipotesi di astensione o ricusazione. La Commissione tributaria decide sul reclamo con:

  • sentenza, se è dichiarata l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo;
  • ordinanza non impugnabile, in tutti gli altri casi.

Nel primo caso, è possibile proporre appello; mentre, nel secondo, vengono adottati i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Inoltre, è disponibile un facsimile dell’atto di reclamo.

Dottryna