23 Maggio 2023

Ravvedimento operoso: ritrattabile solo se l’errore è essenziale

di Arianna Semeraro
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La scheda di FISCOPRATICO

Le somme versate mediante ravvedimento operoso non possono essere successivamente richieste a rimborso salvo il caso in cui il versamento medesimo sia derivato da un errore essenziale e riconoscibile.

Questa è la diretta conseguenza della natura stessa dell’istituto del ravvedimento operoso di carattere negoziale tale da costituire una dichiarazione di volontà che può essere oggetto di annullamento esclusivamente per errore determinante.

Queste le conclusioni raggiunte dagli Ermellini nell’ordinanza n. 11993 del 08.05.2023.

La vicenda traeva origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della CTR che aveva accolto la doglianza del contribuente, oppostosi al diniego dell’Amministrazione finanziaria rispetto ad una sua istanza di rimborso di sovrattasse ed interessi versati a seguito di ravvedimento operoso per ritardato pagamento di imposte.

In particolare, per i giudici di secondo grado il contribuente aveva ben dimostrato come il tardivo pagamento delle somme in questione – circostanza quest’ultima che aveva condotto il contribuente ad utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso – fosse addebitabile al mancato incasso di un credito spettante nei confronti della Pubblica amministrazione.

Tuttavia, l’Agenzia impugnava la su esposta decisione di merito eccependo la violazione dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997; doglianza, questa, giudicata fondata da parte del Supremo Consesso primariamente sulla scorta della natura negoziale del ravvedimento operoso che non consente una ripetibilità delle somme così versate.

Come noto, il c.d. “ravvedimento operoso”, disciplinato dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, è istituto attraverso il quale il contribuente, correggendo i propri errori od omissioni (e, dunque, corrispondendo integralmente le imposte dovute o sanando ogni altra violazione anche se non incidente sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento di tributi) entro le finestre temporali individuate dal legislatore, può ottenere una riduzione delle sanzioni. Riduzione che viene poi diversamente modulata in funzione del tipo di errore commesso con il periodo temporale per il quale lo stesso si è protratto, secondo un criterio di premialità graduale.

Sarebbe proprio l’elemento volitivo caratterizzante l’istituto che precluderebbe, ab origine, la possibile valutazione successiva in ordine alla sussistenza ed ai caratteri propri della violazione, ivi inclusa la ricorrenza di possibili cause di non punibilità.

L’orientamento tradizionale dei giudici di legittimità è sempre stato nel senso di precludere qualsiasi forma di ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento, con la sola eccezione della presenza di errori particolarmente caratterizzati (“formali, essenziali e riconoscibili”) incidenti sul ravvedimento stesso.

Solo la presenza di tali tipologie di errori, poiché idonei ad alterare la formazione della volontà del contribuente, poi manifestantesi sul piano esterno quale libera e spontanea scelta sull’uso del ravvedimento, renderebbe ripetibili le sanzioni a tale titolo versate.

Dove per errore determinante – precisano i giudici – deve intendersi quello enucleato dall’articolo 1428 cod. civ. secondo cui l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

Nessuno spazio è lasciato all’apprezzamento circa la natura della violazione, sia essa formale, meramente formale ovvero sostanziale, né, tantomeno, a quello relativo alla sussistenza ab origine dei presupposti sanzionatori.

Ciò in quanto entrambi gli apprezzamenti opererebbero su di un piano alternativo ed incompatibile rispetto a quello su cui opera il ravvedimento o, in altre parole, rispetto all’espresso e spontaneo riconoscimento della violazione che il contribuente manifesta e condivide per il tramite del ravvedimento e che non può essere oggetto di ritrattazione.

In definitiva, secondo i giudici, dopo che il contribuente abbia optato per il ravvedimento operoso, le sanzioni in tal modo corrisposte dipendono da una scelta di natura negoziale e consapevole dello stesso che, riconoscendo la propria omissione o il proprio inadempimento, spontaneamente lo regolarizza beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

È proprio la natura spontanea e volontaria che sta alla base del ravvedimento a rendere, secondo i giudici di legittimità, impossibile alcuna ripetibilità di quanto versato, salvo il caso in cui – lo si ricorda – il contribuente, nel formulare il ravvedimento, sia caduto in un errore qualificato, ai sensi di quanto disposto dalla disciplina generale contenuta nel codice civile.

Gli stessi principi devono essere applicabili anche con riferimento soprattassa.