Ravvedimento operoso: possibile dopo la cartella?
di EVOLUTION Scarica in PDF La scheda di EVOLUTIONÈ possibile beneficiare del ravvedimento operoso, se veicolato da dichiarazione integrativa successiva alla notifica della cartella di pagamento?
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, il quale, al comma 1, stabilisce che la sanzione è ridotta, nella misura dallo stesso indicata, sempreché la violazione non sia stata già constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il successivo comma 1-ter, introdotto dall’articolo 1 L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (e così come successivamente modificato), prevede però che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.