29 Giugno 2018

Ravvedimento operoso IMU

di EVOLUTION
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Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dei tributi pagando sanzioni ridotte, anche ai fini dell’acconto IMU. Il ravvedimento è, infatti, applicabile ai tributi locali, con alcune limitazioni in quanto non è possibile fruire delle riduzioni di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.lgs. 472/1997 in quanto circoscritte ai tributi “amministrati” dall’Agenzia delle Entrate. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo è finalizzato ad entrare nel merito del ravvedimento sull’IMU, mettendo in evidenza i differenti termini per il ravvedimento e le relative sanzioni.

In generale, l’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 dispone che:

  • il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Con l’applicazione del ravvedimento vengono previste le seguenti sanzioni ridotte:

Sanzione ridotta Termini ravvedimento 1° acconto

(entro il 18 giugno)*

2°acconto

(entro il 17 dicembre)*

0,1% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento sprint

entro il 14° giorno dalla data cui è stata commessa la violazione; dal 19/06/2018 al 2/07/2018 dal 18/12/2018 al 31/12/2018

1,5%

(1/10 di 15%)

Ravvedimento breve

dal 15° al 30° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione; dal 03/07/2018 al 18/07/2018 dal 01/01/2019 al 16/01/2019

1,67%

(1/9 di 15%)

Ravvedimento medio

dal 31° al 90° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione; dal 19/07/2018 al 17/09/2018* dal 17/01/2019 al 18/03/2019

3,75%

(1/8 di 30%)

Ravvedimento lungo

dal 91° giorno alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale la violazione è stata commessa. dal 18/09/2018 al 01/07/2019* dal 19/03/2019 al 01/07/2019*

*La scadenza ufficiale cade di sabato o in un giorno festivo, quindi il versamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Oltre al tributo ed alla sanzione ridotta devono essere corrisposti gli interessi legali con maturazione per ogni giorno di ritardo al tasso legale dello 0,3% annuo (dall’1/01/2018).

Il contribuente che, per errore o dimenticanza, ricorre al ravvedimento operoso per sanare l’eventuale violazione Imu, è tenuto ad effettuare il versamento mediante F24, compilando la sezione “Imu ed altri tributi locali” del modello come segue:

  1. indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  2. barratura della casella “Ravv.”, se il pagamento si riferisce al ravvedimento; si ricorda che, come precisato dalla risoluzione AdE 35/E/2012, in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta;
  3. apposizione di una croce negli spazi “Acconto” o “Saldo” a seconda che il ravvedimento si riferisca ad acconto o saldo (nel caso il versamento si riferisca sia ad acconto che a saldo, andranno barrate entrambe le caselle);
  4. indicazione nella casella “Numero immobili” del numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  5. indicazione nella casella “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
  6. indicazione nel campo “codice tributo” del codice tributo che individua il versamento.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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