7 Ottobre 2019

Rateizzazione delle plusvalenze in mancanza di opzione in dichiarazione

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso oppure mediante il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento di beni patrimonio sono imponibili, a scelta del contribuente:

  • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;
  • in quote costanti nell’esercizio del realizzo e negli esercizi successivi ma non oltre il quarto.

La scelta di rateizzare la tassazione della plusvalenze può essere esperita a condizione che i beni oggetto di realizzo siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni; il periodo minimo di possesso è ridotto a un anno per le società sportive dilettantistiche.

In caso di realizzo di immobilizzazioni finanziarie, per beneficiare dell’imposizione differita, queste devono essere iscritte come tali negli ultimi 3 bilanci.

Sono comunque escluse dal beneficio le plusvalenze realizzate che soddisfano i requisiti della partecipation exemption. Inoltre, la dilazione non opera per le plusvalenze derivanti dall’autoconsumo.

Quando i beni sono stati precedentemente posseduti in leasing, ai fini della verifica del possesso triennale, rileva non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione è derivata dal contratto di locazione finanziaria (risoluzione AdE 379/E/2007).

Per espressa previsione normativa la scelta di frazionare la tassazione della plusvalenzadeve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata” (articolo 86, comma 4, Tuir).

Dunque, in base al tenore letterale della norma, l’indicazione nel modello Redditi – e nello specifico nel quadro RS – sembrerebbe dirimente al fine di poter beneficiare del differimento della tassazione. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione prevedono che il prospetto del quadro RS dedicato – Plusvalenze e sopravvenienze attive – “va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze …, esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateazione”.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la scelta relativa alla modalità di tassazione della plusvalenza è irrevocabile, non potendo essere ritrattata. Nella circolare AdE 8/E/2010 si legge, infatti, che “un contribuente che sceglie di far concorrere integralmente la plusvalenza patrimoniale al reddito dell’esercizio di competenza e, conseguentemente, paga l’imposta ad essa relativa, non ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi e per gli effetti del citato articolo 2, comma 8-bis, per scegliere in un momento successivo la rateizzazione dell’imposta. In tale evenienza si realizza, infatti, un mero ripensamento di una scelta (tassazione in un’unica soluzione) rivelatasi poi meno favorevole, e non si ravvisano, quindi, gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale”.

Potrebbe tornare utile l’indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 991/2015, la quale ha, in contrasto con il dato letterale della norma, ricondotto la comunicazione dichiarativa in commento nel novero delle opzioni formali, richiamando espressamente l’articolo 1 D.P.R. 442/1997 che dà rilevanza al comportamento concludente del contribuente.

In tal senso i giudici di legittimità sembrerebbero dare importanza al fatto che “le ricadute della rateizzazione” siano “confluite nelle poste dichiarative, pur essendo mancata in dichiarazione la formale opzione per la rateizzazione”.

Va, tuttavia, considerato che tale orientamento non è mai stato confermato dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, sarebbe bene tenerlo in considerazione solo ex post, ossia quando l’omissione comunicativa si è già consumata.

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile: Aspetti giuridici e operativi della gestione d’impresa