3 Dicembre 2020

Rappresentazione contabile della rivalutazione dei beni d’impresa

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 110 D.L. 104/2020 offre alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani (soggetti Oic Adopter) la facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni; trattasi precisamente – in forza del rinvio alla sezione II del Capo I della L. 342/2000 – dei beni materiali e immateriali ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, e le partecipazioni in società controllate e in società collegate ex articolo 2359 cod. civ., costituenti immobilizzazioni, che risultino nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per cui, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve riguardare beni – anche singolarmente considerati, venendo così superata la tradizionale assunzione per categorie omogenee – che risultavano iscritti nel bilancio 2019 e che lo saranno pure nel bilancio 2020 in cui sarà rappresentata la rivalutazione, la quale dovrà essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, L. 342/2000, richiamato dal comma 7 dell’articolo 110 D.L. 104/2020, i valori iscritti in bilancio post rivalutazione non possono superare quelli effettivamente attribuibili ai beni con riguardo “alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa” (concetto molto vicino a quello del “valore d’uso” definito nel principio contabile Oic 9), nonché ai “valori correnti” (concetto corrispondente al “fair value” di cui al suddetto Oic 9).

È onere degli amministratori e dell’organo di controllo della società indicare e motivare nelle rispettive relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni, e attestare che la rivalutazione non eccede il limite anzidetto.

Circa i “criteri” utilizzati per la rivalutazione (“valore d’uso” o “valore corrente”) si ricorda che nelle precedenti edizioni della rivalutazione si era affermato un principio di uniformità (si vedano anche le circolari 9/E/2001 e 18/E/2006), comportamento che risulta anche indicato dal par. 13 del Documento Interpretativo 5 pubblicato dall’Oic con riguardo all’ultima precedente riedizione della rivalutazione (L. 145/2018); tuttavia, nell’attuale scenario in cui viene veno il vincolo delle categorie omogenee ed è consentito rivalutare singoli beni, si è dell’avviso che questo principio di uniformità dei criteri perda di significatività così che possa essere ammesso il ricorso, ove motivato, anche a criteri diversi per singoli beni oggetto di rivalutazione.

Dal punto di vista strettamente contabile, la rivalutazione può essere vista come l’ultima operazione contabile eseguita in sede di chiusura del bilancio d’esercizio, dopo l’effettuazione delle altre scritture di assestamento; quindi, è pacifico che sulla quota di rivalutazione iscritta nel bilancio 2020 non saranno calcolati ammortamenti i quali inizieranno ad essere computati a partire dall’esercizio successivo (par. 16, Documento Interpretativo n. 5 dell’Oic).

Quanto alla tecnica di rilevazione contabile della rivalutazione, il par. 14 del citato Documento Interpretativo n. 5 dell’Oic richiama 3 distinte modalità:

  1. a) la rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, tecnica che ha il pregio di mantenere invariato il periodo di ammortamento residuo del cespite, ma che incontra il limite di non poter superare quale costo storico lordo iscritto l’importo corrispondente al costo di sostituzione del bene;
  2. b) la rivalutazione del solo costo storico, tecnica che comporta, a parità di condizioni, un’accelerazione del periodo di ammortamento;
  3. c) la riduzione del fondo ammortamento, tecnica che a parità di condizioni mantiene invariata la quota annua di ammortamento, producendo di norma un rallentamento del periodo residuo di ammortamento.

Poiché, come afferma il par. 17 del Documento Interpretativo n. 5 dell’Oic, la rivalutazione non comporta una modifica della vita utile del cespite, va da sé che l’uso di una delle tecniche contabili suddette, laddove impatti sul residuo periodo di ammortamento, deve opportunamente essere accompagnata da un intervento anche sulla modifica della vita utile, da motivare e gestire, quanto alla sua rappresentazione in bilancio, secondo i principi contabili Oic 16 e Oic 24.

In ultimo, laddove la rivalutazione sia limitata ai soli fini civilistici, opzione espressamente ammessa da questa edizione, su tale maggior valore non fiscalmente rilevante dovrà essere iscritta già nel bilancio 2020 la corrispondente fiscalità differita (Ires ed Irap), la cui contropartita non sarà il conto economico, bensì la diretta riduzione della riserva di rivalutazione.