7 Novembre 2013

R.M. 76/E/2013: deducibile dal risultato maturato della gestione l’imposta di bollo sui rendiconti

di Luigi Scappini
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L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 76/E del 6 novembre ha offerto gli opportuni chiarimenti in merito alla deducibilità o meno dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, commi da 2 a 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime previsto all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997.

In occasione della riforma del sistema della tassazione delle rendite finanziarie, avvenuta appunto a mezzo del D.Lgs. n.461/1997, il Legislatore ha previsto tre differenti regimi, alternativi tra di loro, che i contribuenti possono, ferme restando determinate condizioni, adottare per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria:

  • il regime della dichiarazione;
  • il regime del risparmio amministrato;
  • il regime del risparmio gestito.

Il regime cosiddetto “della dichiarazione”, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, è fondato sulla tassazione al momento del realizzo e prevede l’autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale, a cura del contribuente, dell’imponibile e dell’imposta sulle plusvalenze di cui all’art. 67, co.1, lett. da c) a c-quinquies) realizzati nell’anno.

La base imponibile è costituita dalle plusvalenze, al netto delle minusvalenze complessivamente conseguite; infatti, è consentita la compensazione di plusvalenze e minusvalenze, con la possibilità di riporto a nuovo delle eventuali minusvalenze eccedenti nei quattro periodi d’imposta successivi. La compensazione opera, però, in modo limitato, essendo ammessa soltanto all’interno di masse” reddituali omogenee.

Il successivo art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 disciplina il regime del risparmio amministrato ove il prelievo delle imposte sui redditi diversi di natura finanziaria viene effettuato da parte dell’intermediario presso cui i titoli sono in custodia o amministrazione. Sulle plusvalenze si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, nella misura del 20%. Per quanto attiene le modalità applicative dell’imposta sostitutiva, il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 stabilisce che la stessa è dovuta «su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente», secondo le previsioni dell’art. 68 del Tuir, ivi compresa quella relativa alla rilevanza degli oneri accessori alla produzione dei redditi di cui trattasi.

A differenza del regime della dichiarazione, in cui il prelievo avviene in un unico momento e riguarda l’insieme dei redditi diversi netti, nel regime del risparmio amministrato l’imposta sostitutiva del 20% è prelevata dall’intermediario sulla singola plusvalenza (o provento) realizzata in ogni singola operazione. L’imposta sostitutiva si applica ogniqualvolta venga posta in essere presso l’intermediario una operazione rilevante ai fini del realizzo di redditi diversi di natura finanziaria.

Infine, l’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 disciplina il regime del risparmio gestito che si caratterizza per il momento della tassazione dei proventi e l’ambito della compensabilità fra redditi e perdite.

Per quanto concerne il primo aspetto, ovverosia il momento di applicazione dell’imposta, il regime del risparmio gestito si fonda sul principio della tassazione sul “maturato”, in quanto prevede l’imponibilità, anno dopo anno, degli incrementi di valore subiti da un dato patrimonio, indipendentemente dal loro effettivo “incasso” da parte del risparmiatore. Viceversa, nel regime del risparmio amministrato le plusvalenze e gli altri guadagni di capitale scontano il prelievo solo al momento del loro effettivo realizzo, a seguito di operazioni di disinvestimento. L’altra caratteristica distintiva del regime del risparmio gestito è rappresentata, invece, dalla possibilità di compensare le minusvalenze, oltre che con le plusvalenze, anche con gli eventuali redditi di capitale (c.d. compensazioneeterogenea”). Tale regime, infatti, individuando nell’“utile netto di gestione” la base imponibile dell’imposta sostitutiva, determina una tassazione unitaria e contestuale dei principali redditi di capitale e di tutti i redditi diversi maturati nel periodo d’imposta, il che consente di assoggettare a tassazione soltanto l’effettivo incremento di ricchezza complessivamente conseguito dal contribuente nel periodo d’imposta.

Ai sensi dell’art. 7 comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997, la base imponibile rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è costituita dal risultato netto della gestione maturato nell’anno d’imposta (senza che assuma alcun rilievo la circostanza della percezione del reddito), determinato come differenza tra il valore del patrimonio gestito alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, ed il medesimo valore quale risulta all’inizio dell’anno. Tale risultato, da assoggettare ad imposta sostitutiva, è determinato algebricamente dall’intermediario, con possibilità di compensazione fra plusvalenze, minusvalenze e redditi di capitale, e riporto a nuovo delle eventuali eccedenze negative agli anni successivi, ma non oltre il quarto.

Nella determinazione del suddetto risultato occorre tenere anche conto delle rettifiche subite nel corso del periodo d’imposta dal patrimonio gestito per effetto di prelievi e conferimenti. Gli eventuali conferimenti effettuati durante l’anno, infatti, non costituiscono utile della gestione, per cui vanno sottratti, così come gli eventuali prelievi effettuati durante l’anno non costituiscono perdite della gestione, per cui vanno sommati al risultato complessivo, affinché non comportino una diminuzione fittizia dell’utile di gestione.

Con riferimento agli oneri e commissioni rientrano tra le somme che possono essere portate in diminuzione del valore del patrimonio gestito:

  • come chiarito dalla circolare n. 165/E/1997 le commissioni di gestione e di negoziazione, l’eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale e
  • come chiarito dalla successiva risoluzione n. 205/E/2003, le spese di deposito, custodia ed amministrazione, relative ad un contratto stipulato con un soggetto diverso dal gestore, qualora si tratti di oneri funzionali ad un servizio reso a favore del patrimonio gestito.

Ebbene, la risoluzione n. 76/E/2013 include tra gli oneri deducibili dal risultato maturato della gestione anche l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni in quanto rappresenta un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.

Al contrario, non è deducibile l’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6, del D.L. 201/2011, assolta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale ex art. 13-bis del D.L. 350/01 in quanto onere non inerente al patrimonio gestito ma connesso al relativo regime di riservatezza di cui godono dette attività.

A chiusura, l’Agenzia delle entrate ricorda come non sia parimenti deducibile dal risultato maturato di gestione l’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1, commi da 491 a 499 della L. n. 228/2012 poiché in questo caso l’indeducibilità è sancita dalla stessa norma (il comma 499 stabilisce espressamente l’indeducibilità dalle imposte sui redditi e relative sostitutive).