25 Agosto 2015

Quote di srl: particolari diritti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Secondo l’art. 2468, co. 3, c.c., è sancita “la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. La previsione deve essere letta in diretta correlazione con uno dei cardini della disciplina delle srl, ossia la prevalenza della figura del socio. Con tale possibilità, infatti, è possibile confezionare un vestito su misura per il singolo socio, soddisfando esigenze di natura particolare del socio, evitando così la predisposizione di patti parasociali, spesso difficili da gestire. Il privilegio connesso alla distribuzione degli utili può manifestarsi in differenti modalità, come ad esempio le seguenti:

– ad alcuni soci può essere attribuita una priorità nel percepimento degli utili, nel senso cioè di escludere alcuni soci nel riparto fino a soddisfacimento di tali soci (ad esempio, al socio Rossi può essere attribuito il diritto di percepire prioritariamente gli utili fino ad euro 10.000, e per la quota eccedente concorre con gli altri soci in proporzione alla quota posseduta);

– in presenza di soci con differenti percentuali di partecipazione al capitale sociale (ad esempio, 10% al socio Bianchi, 45% al socio Verdi e 45% al socio Rossi), è possibile prevedere che gli utili siano ripartiti in modo proporzionale fino ad un determinato imposto, mentre per quello eccedente concorrano in modo equanime solamente i soci con partecipazione pari al 45%.

Relativamente ai diritti “riguardanti l’amministrazione”, è particolarmente calzante il contenuto della Massima n. I.I.12 del Consiglio Notarile del Triveneto, secondo cui rientrano in tale ambito:

  1. il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;
  2. il diritto di nomina di uno o più sindaci e revisori;
  3. il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della società.

Ulteriori aspetti da evidenziare sono i seguenti:

  1. l’attribuzione di particolari diritti non comporta la creazione di particolari categorie di quote sociali (Massima n. I.I.9 del Consiglio Notarile del Triveneto), atteso che è necessario individuare nominativamente nello statuto i soci destinatari dei particolari diritti, ovvero individuarli per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio, ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, ai soci persone giuridiche, ai soci residenti all’estero, ecc.);
  2. la modifica dei particolari diritti attribuiti ai soci possono essere modificati, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci;
  3. se l’atto costitutivo prevede la modifica di tali diritti a maggioranza, è garantito al socio che non acconsente alla modifica, il diritto di recesso;
  4. non è possibile attribuire ai soci particolari diritti connessi all’esercizio del diritto di voto, il quale è sempre proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, con la conseguenza che non è legittima una clausola che escluda dal diritto di voto uno o più soci.

Una questione alquanto dibattuta in dottrina è quella relativa alla sorte dei “particolari diritti” all’atto del trasferimento della partecipazione. In particolare, è necessario chiarire, se possibile, se tali diritti si trasferiscono “automaticamente” in capo al cessionario in occasione della cessione della partecipazione. Sul punto, è opportuno evidenziare che i particolari diritti non sono una prerogativa della partecipazione, bensì sono direttamente riferibili alla persona del socio. Se si accetta tale impostazione, appare evidente la conclusione secondo cui in occasione del trasferimento della partecipazione, tali particolari diritti non siano trasferibili al cessionario ma cesserebbero automaticamente. Tuttavia, se tale conclusione appare pacifica nel silenzio dell’atto costitutivo, altrettanto non può dirsi laddove tale atto preveda la trasferibilità dei diritti particolari unitamente alla partecipazione del socio cui sono stati attribuiti. Su tale aspetto significativa è la posizione espressa dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 39 del 19.11.2004, secondo cui l’atto costitutivo può stabilire liberamente la sorte dei diritti di cui all’art. 2468, co. 3, c.c., nell’ipotesi di alienazione totale o parziale della partecipazione del socio cui sono riferiti tali particolari diritti.

Appare evidente che la disciplina statutaria in ordine alla trasferibilità di tali particolari diritti deve essere gestita con attenzione e puntualità, tenendo altresì conto che vi possono essere particolari diritti più facilmente trasferibili ed altri che, al contrario, non si prestano facilmente, soprattutto laddove la partecipazione sia ceduta in modo frazionato, ossia a favore di più cessionari. Sulla stessa lunghezza d’onda del Consiglio Notarile di Milano, si segnalano anche le seguenti posizioni espresse dal Comitato Triveneto dei notai. In particolare:

– Massima n. I.I.10: nel silenzio dell’atto costitutivo, all’atto del trasferimento della partecipazione dotata dei particolari diritti, quest’ultimi si estinguono, ovvero, in ipotesi di alienazione parziale della partecipazione, rimangono in capo al socio alienante. Tuttavia, è possibile che l’atto costitutivo regoli la sorte di tali diritti, anche prevedendo il trasferimento in capo al cessionario della partecipazione, prescindendo dall’entità della quota trasferita;

– Massima n. I.I.11: poiché i particolari diritti sono collegati alla figura personale del socio, non è possibile che tali diritti possano appartenere a chi non riveste più la qualifica di socio, ovvero a chi debba ancora diventarlo. È quindi illegittima una previsione statutaria che disponga diversamente.