5 Marzo 2020

Quali sono le caratteristiche dei beni finiti?

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Alla cessione dei beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile l’aliquota Iva del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini, nonché delle costruzioni rurali; la cessione di beni finiti sconta l’aliquota Iva del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati di cui all’articolo 31 L. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (ossia esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria).

Il riferimento all’articolo 31 L. 457/1978 deve intendersi adesso fatto all’articolo 3 D.P.R. 380/2001 e gli interventi agevolati sono quelli relativi al recupero e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

Ai fini dell’individuazione dei beni finiti l’Agenzia delle entrate ha fornito la risposta ad istanza di interpello n. 71 del 21 febbraio 2020, a proposito della cessione di una ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio; tali beni secondo l’Amministrazione finanziaria possano rientrare nella categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle aliquote ridotte qualora mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte“, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni (non solo in astratto).

La risposta richiama i precedenti chiarimenti forniti nella prassi.

Ai fini dell’individuazione dei beni finiti la circolare 1/E/1994, paragrafo 8, specifica che si intendono quelli che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, “gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera…”. Non esiste, dunque, un’elencazione tassativa dei beni finiti.

La risoluzione 39/E/1996, per esempio, ha chiarito che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i “beni finiti” sia da un punto di vista funzionale che strutturale, trattandosi di beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità.

La risoluzione 353485/E/1982 considera “beni finiti”, inoltre, le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi.

Viceversa, sono da considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, “in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri“.

Così, allo stesso modo, non può essere considerata cessione di beni finiti la fornitura di pannelli di cartongesso con la realizzazione di controsoffittature. La risoluzione 220/E/2007 precisa che l’esecuzione di un’opera complessa consistente nell’esecuzione di controsoffitti e di pareti di cartongesso, da eseguire ad arte, costituisce palesemente un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati. Si tratta pertanto non di una mera fornitura di materiale con relativa posa in opera, bensì della realizzazione di un manufatto nuovo derivante dalla trasformazione del materiale impiegato.

La risoluzione 22/E/1998 ha precisato che la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera.

Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni.

Il concetto di bene finito non deve essere confuso con la definizione di bene significativi che riguarda, invece, i beni forniti nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria (interventi di cui all’articolo 3, lettera b, D.P.R. 322/2001 o articolo 31, lettera b, L. 457/1978) che richiedono l’applicazione di un’aliquota ordinaria se il valore della prestazione di servizi è inferiore al 50% rispetto al totale del corrispettivo pattuito.

I beni cosiddetti di “valore significativo” sono stati individuati con decreto del Ministro delle Finanze 29.12.1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi interni ed esterni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagno;
  • impianti di sicurezza.

L’elenco dei beni di valore significativo deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del beneficio può venire in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati.

I termini utilizzati per l’individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che, per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali, assumono una diversa denominazione (ad esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione). Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi (circolare 71/E/2000).

La circolare 12/E/2016 precisa, infine, che ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è necessario verificare se tali parti sono connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.

Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso.

In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.