13 Giugno 2025

Quali opportunità per la scissione mediante scorporo

di Ennio Vial
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Da un paio di anni ha fatto ingresso, nel nostro ordinamento, l’istituto della scissione mediante scorporo, di cui all’articolo 2506.1, cod. civ.. Nonostante autorevolissima dottrina sostenesse in passato che la fattispecie era, comunque, ammissibile nel nostro ordinamento, atteso che le casistiche di scissione previste dall’articolo 2506, cod. civ., non dovevano intendersi come esaustive, dobbiamo rilevare come la fattispecie si differenzi rispetto all’ipotesi di scissione classica.

La scissione tradizionalmente intesa, infatti, si focalizza sui soci. Nonostante la stessa abbia ad oggetto lo “smembramento” di una società, l’elemento cruciale dell’operazione attiene alla posizione dei soci. Si deve, infatti, valutare con quali modalità debbano essere attribuite le quote della scindenda e della beneficiaria ai soci stessi.

La scissione “classica”, infatti, può essere proporzionale, non proporzionale o asimmetrica. Nella scissione mediante scorporo, invece, la prospettiva del socio perde di rilevanza, nel senso che il socio della beneficiaria sarà sempre la società scissa.

Non sono mancate in passato legittime osservazioni in merito alla non ottimale qualità della redazione normativa. L’articolo 2506.1, cod. civ., infatti, conteneva addirittura un refuso ortografico che è stato espunto a decorrere dal 5 luglio 2024, dall’articolo 13, comma 1, D.L. 92/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2024.

La lettera della norma, nella versione attualmente in vigore, prevede che la/le beneficiaria/e della scissione è/siano società di nuova costituzione. In prospettiva, tuttavia, una modifica normativa estenderà l’operazione anche alla casistica delle beneficiarie preesistenti.

Ad ogni buon conto, ci si può chiedere quali siano le concrete applicazioni pratiche dell’operazione.

Possiamo ipotizzare una scissione mediante scorporo che preveda l’assegnazione alla società beneficiaria di tre tipologie di beni;

  • un ramo aziendale;
  • un compendio immobiliare;
  • un pacchetto di partecipazioni.

La scissione mediante scorporo avente ad oggetto un ramo di azienda si pone come una valida alternativa all’operazione di conferimento d’azienda. Il vantaggio della scissione consiste nella possibilità di evitare la relazione di stima richiesta, invece, per il conferimento. Entrambe le fattispecie, tuttavia, risulteranno particolarmente impattanti da un punto di vista amministrativo gestionale, in quanto l’azienda con i suoi dipendenti e le sue licenze passerà alla beneficiaria della scissione o alla conferitaria a seconda dei casi.

La vera casistica di interesse, ad avviso di chi scrive, è costituita dallo scorporo di compendi immobiliari. In questo caso, il vantaggio rispetto al conferimento appare innegabile. La scissione comporterà la neutralità ai fini dell’imposizione diretta; le imposte di registro, ipotecaria e catastale risulteranno dovute in misura fissa.

L’operazione potrebbe apparire, di primo acchito, inopportuna, in quanto nelle riorganizzazioni societarie, per evidenti ragioni di tutela del patrimonio immobiliare, si cercherà di collocare gli immobili generalmente al vertice della catena partecipativa e non nella parte bassa.

L’operazione potrebbe, tuttavia, essere di interesse, qualora gli immobili dovessero essere oggetto di successivi interventi di ristrutturazione o manutenzione, magari in vista di una vendita della società figlia così rivitalizzata.

L’ultima casistica che intendiamo segnalare è quella dello scorporo in una sub-holding. L’operazione potrebbe essere implementata da una holding che si scinde mediante scorporo a favore di una subholding attribuendole talune partecipazioni in altre società. In questo modo, si rimpiazza la neutralità indotta del conferimento con una neutralità fiscale a tutto campo. Peraltro, nella scissione mediante scorporo non può trovare applicazione la previsione antiabuso contenuta nell’articolo 175, comma 2, richiamata dall’articolo 177, comma 3, secondo cui non può beneficiare del realizzo controllato il conferimento di una partecipazione che non aveva i requisiti per godere dell’esenzione al 95% (c.d. pex) che a seguito del conferimento “diventa” una partecipazione con i requisiti pex.