13 Aprile 2015

Quale Ufficio territoriale dell’Agenzia può stare in giudizio?

di Luigi Ferrajoli
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Con due recenti sentenze dello scorso marzo la Corte di Cassazione è tornata sul tema della individuazione dell’Ufficio legittimato ad essere parte nel giudizio tributario nei casi in cui l’impugnazione venga proposta nei confronti di una articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente diversa da quella che ha emesso l’atto impositivo impugnato.

La Suprema Corte ha riaffermato l’orientamento secondo il quale in virtù del carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, le ipotesi di inammissibilità devono essere ridotte al massimo e ciò in particolare “per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato”.

Nel caso deciso con la sentenza n. 4551 del 06.03.2015, il contribuente ha impugnato per Cassazione la pronuncia emessa dalla CTR della Lombardia che, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bergamo, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto competente, in ordine al rapporto controverso, l’Ufficio di Gorgonzola, poiché il contribuente, nel periodo di imposta interessato, aveva il domicilio fiscale in una località compresa nel distretto di tale ufficio, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro l’Agenzia delle Entrate di Gorgonzola davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

In particolare il ricorrente ha censurato la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto avverso una cartella di pagamento, per avere “indicato nel ricorso, quali controparti processuali, la Concessionaria per la riscossione di Bergamo che ha emesso la cartella di pagamento e l’Ufficio locale di Bergamo, pur essendo diverso da quello che aveva eseguito l’iscrizione a ruolo, e per aver altresì presentato il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente in ragione della sede delle parti chiamate in giudizio dal contribuente”.

La Corte ha accolto il ricorso rilevando che, correttamente, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 la competenza per territorio delle Commissioni Tributarie in primo grado si radica in ragione delle controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, quindi il contribuente bene aveva operato impugnando dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo nei confronti dell’Agente della riscossione locale e nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Bergamo.

In particolare i Supremi giudici hanno rilevato che “la notifica da parte del contribuente dell’atto di impugnazione presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l’atto impositivo, non comporta né la nullità né la decadenza dell’impugnazione” in virtù dei principi sopra affermati (si vedano anche in tal senso Cassazione n. 29465/2008 e 15718/2009).

Nel caso affrontato con la successiva sentenza n. 4862 del 11.03.2015 l’Amministrazione finanziaria ha impugnato la pronuncia emessa dalla CTR della Campania che aveva ritenuto improponibile l’appello dalla stessa proposto, per non essere stato il medesimo ufficio parte del giudizio di prime cure.

Con un unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato la violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 100 c.p.c. circa la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per la mancata partecipazione nel processo, non essendosi costituita dinanzi alla Commissiona Tributaria di prima istanza.

Ad avviso della Suprema Corte, invece, il fatto che la sentenza di primo grado sia stata resa nei confronti dell’Ufficio di Caserta e che l’appello sia stato proposto dall’Ufficio di Aversa, non comporta l’inammissibilità dell’appello, né che la contumacia in primo grado possa impedire di proporre gravame.

Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e statuito che: “l’appello proposto da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado è ammissibile” ed ancora che “la parte contumace nel processo tributario di primo grado può legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c.”.

Accogliendo i ricorsi proposti, la Suprema Corte ha rinviato entrambi i giudizi ad altra sezione delle Commissioni Tributarie Regionali adite affinché decidano i giudizi applicando i principi di diritto enunciati.