26 Luglio 2018

Il quadro DI nel modello Redditi PF 2018

di Luca Mambrin
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L’articolo 5 D.L. 193/2016, modificando l’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, ha equiparato i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia “a favore del Fisco” (ovvero con indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) che “a favore del contribuente” (ovvero con indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito).

Il contribuente può pertanto presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del Fisco, sempreché abbia validamente presentato quella originaria, entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità ovvero, ai sensi dell’articolo 43 D.P.R. 600/1973, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs 472/1997.

Un distinguo va però rilevato a seconda che la dichiarazione integrativa a favore sia presentata entro o oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Se è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla stessa può essere a discrezione del contribuente:

  • utilizzato in compensazione tramite modello F24;
  • richiesto a rimborso.

Se invece la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di presentazione di quella relativa al periodo di imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla stessa può essere:

chiesto a rimborso;

– utilizzato in compensazione tramite modello F24 per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Se ad esempio la società Alfa Srl ha presentato nel 2017 una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2014 da cui emerge un maggior credito, questo potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati dal 1° gennaio 2018.

Il quadro DI del modello Redditi PF 2018 deve quindi essere compilato da quei soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998 oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, va riportato:

  • in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
  • in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa UNICO 2014, va indicato 2013);
  • in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa
  • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

L’importo indicato nella colonna 4 concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello Redditi 2018; il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.

Nel caso in cui il credito indicato nella colonna 1 riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Ad esempio, nel caso in cui un contribuente abbia presentato nel mese di maggio 2017 una dichiarazione integrativa a favore del modello Unico 2015, dalla quale emerge un maggior credito Irpef rispetto a quello presente nella dichiarazione originaria di euro 1.250, il quadro DI del modello Redditi PF 2018 andrà così compilato:

Ipotizzando che il rigo RN45 del modello redditi 2018 evidenzi un debito pari ad euro 1.500, nel rigo RX1, colonna 1, dovrà essere riportata la differenza tra i due importi (euro 1.500 – euro 1.250).

Le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni fiscali