28 Maggio 2025

Quadro LM con novità per i forfettari

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il reddito del contribuente forfettario va dichiarato nel quadro LM della dichiarazione dei redditi che per l’anno d’imposta 2024 presenta diverse novità conseguenti alla nuova classificazione Ateco 2025 e alla possibilità di adesione alla proposta concordataria.

Già nel modello Redditi 2025 va, infatti, indicato il codice attività dell’attività prevalente ricavabile dalla nuova classificazione Ateco 2025 che ha sostituito la precedente classificazione Ateco 2007.

Tuttavia, per la determinazione del reddito forfettario del periodo d’imposta 2024, e segnatamente per l’individuazione del coefficiente di redditività da applicare, continua ad assumere rilevanza la classificazione Ateco 2007.

Perciò, il nuovo codice Ateco 2025 va indicato ai soli fini espositivi nella colonna 4 del rigo LM21; invece, il codice Ateco 2007 deve figurare nella colonna 1 dei righi LM22 – LM27, come in passato.

Nell’ambito dei righi LM22 – LM27 si rileva, peraltro, l’introduzione della nuova colonna 7, nella quale vanno indicati i componenti positivi che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite di 85.000/100.000 euro per la permanenza nel regime forfettario; si tratta, ad esempio, dell’indennità di maternità.

L’introduzione dell’istituto del concordato preventivo per l’anno 2024, invece, ha comportato l’inserimento nella sezione III del quadro LM dei nuovi righi LM32 e LM33.

A tal riguardo, si ricorda che il forfettario che ha aderito alla proposta concordataria può decidere se applicare:

  • l’imposta sostitutiva incrementale di cui all’articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024, secondo cui sconta un’imposta sostitutiva del 10%, o del 3% in caso di contribuente start up, la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato 2024 che eccede il reddito dichiarato nel 2023 (cd. quota incrementale);
  • l’imposta sostitutiva propria del regime forfettario del 15%, o del 5% in caso di contribuente start up, sull’intero reddito concordato 2024, quindi anche sulla parte di esso che eccede il reddito dichiarato nel 2023.

Nel primo caso il rigo LM32 va compilato come segue:

  • al campo 1 va inserito il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato 2024 (indicato nel rigo LM63 del modello Redditi 2024);
  • al campo 2 va indicato il reddito forfettario 2023 (indicato a rigo LM34, campo 3, del modello Redditi 2024);
  • al campo 3 va indicato il reddito incrementale da assoggettare all’imposta sostitutiva, pari alla differenza tra il reddito concordato 2024 e il reddito forfettario 2023.

Se, invece, non si opta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva incrementale il rigo LM32 non deve essere compilato.

Con riferimento, invece, al rigo LM33, nell’unica colonna che presenta va indicato:

  • l’importo pari alla differenza tra il reddito concordato 2024 e la quota incrementale, in caso di applicazione dell’imposta sostitutiva incrementale;
  • l’importo del reddito concordato 2024, in caso di non applicazione dell’imposta sostitutiva incrementale.

Resta fermo, però, l’obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro, considerando anche l’eventuale quota incrementale.

Qui di seguito un esempio di compilazione del quadro LM riferito a un professionista forfettario start up che ha aderito al concordato preventivo 2024 e opta per l’imposta sostitutiva incrementale e che presenta i seguenti dati:

  • reddito forfettario 2023: 16.901
  • reddito concordato 2024: 19.486
  • compensi incassati nel 2024: 44.053
  • contributi previdenziali versati nel 2024: 1.333.