28 Ottobre 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto fiscale

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato, 26 ottobre, il Decreto fiscale (D.L. 124/2019), approvato, “salvo intese” lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei ministri.

Due sono le misure entrate, in extremis, nel provvedimento: la disposizione in materia di rideterminazione degli acconti e quella che riconosce un credito d’imposta agli esercenti per i pagamenti con strumenti elettronici.

Con riferimento alla prima delle richiamate novità, l’articolo 58 D.L. 124/2019 prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento (27 ottobre) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (o che dichiarano, per trasparenza, i redditi dei suddetti soggetti), devono effettuare i versamenti in acconto Irpef, Ires e Irap nella misura del 50%.

Considerato che le previgenti disposizioni fissavano le misure del 40 e del 60% (rispettivamente, per il primo e secondo acconto), e considerato che i termini ordinari per il versamento in un’unica soluzione del primo acconto sono ormai scaduti, come può trovare applicazione questa disposizione con riferimento ai versamenti dovuti in acconto per l’anno 2019?

La norma espressamente fa salvoquanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.

Pertanto, i contribuenti che hanno già versato il primo acconto nella misura del 40% non dovranno rideterminarlo e integrare conseguentemente i versamenti, dovendosi limitare a versare il restante 50% alle ordinarie scadenze previste per il secondo acconto. Restano invariate tutte le altre disposizioni in materia di determinazione e versamento degli acconti.

Un’altra novità che ha trovato spazio nel Decreto fiscale è rappresentata da un credito d’imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, debito o prepagata. Il nuovo credito d’imposta spetterà sulle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta troverà dunque concreta applicazione dalla stessa data a decorrere dalla quale la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, con carte elettroniche, sarà sanzionata con un importo di 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Sul punto giova ricordare che già in passato si tentò l’introduzione di una specifica sanzione a fronte della mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici. Tuttavia, il Consiglio di Stato espresse parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, in attuazione dell’articolo 5 D.L. 179/2012, introdusse un meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta: il decreto legge fu infatti ritenuto in contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge.

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