13 Luglio 2022

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al CCII

di Francesca Dal Porto
Scarica in PDF

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 152 del 01.07.2022) il D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva Ue 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Il decreto opera una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, che quindi entrerà in vigore così rinnovato.

Rispetto allo schema di progetto approvato dal Consiglio dei ministri il 17.03.2022, la formulazione definitiva, che tiene conto dei pareri delle Camere e del Consiglio di Stato, presenta alcune modifiche.

La definitiva definizione di “crisi”, ad esempio, implica la presenza di uno stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (in luogo dei sei mesi prima previsti).

È riformulata anche la definizione di “gruppo di imprese”, mutuandola da quella prevista nel D.L. 118/2021, e intendendo con tale formulazione l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 -septies cod. civ., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

All’articolo 2 D.Lgs. 14/2019 (CCII) è introdotta, con la lettera “m-bis”, la definizione di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” che comprende le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.

Con la lettera “o-bis” viene introdotta la definizione di “esperto”, ossia del soggetto nominato nell’ambito della composizione negoziata, qualificandolo come “terzo e indipendente”.

I doveri dei soggetti interessati alla ristrutturazione

L’articolo 3 D.Lgs. 14/2019, relativo ai doveri del debitore, è stato sostituito anche nella rubrica: si parla ora di “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa”.

Il nuovo articolo cerca di fornire al debitore una serie di elementi di valutazione al fine di aiutarlo a cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà.

In particolare, il comma 4 del nuovo articolo 3 D.Lgs. 14/2019 precisa che costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 -novies, comma 1.

Anche l’articolo 4 relativo ai doveri delle parti è stato integrato prevedendo per l’imprenditore che occupi oltre 15 dipendenti il dovere di tempestiva consultazione dei sindacati e per le parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, anche nel caso in cui ci si trovi in una procedura di composizione negoziata.

Il nuovo articolo 5 bis prevede, fra le altre cose, la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di una lista di controllo particolareggiata utile alle piccole e media imprese ai fini della valutazione del rischio di crisi.

Il titolo II della parte prima del D.Lgs. 14/2019, è stato integralmente sostituito dal seguente: “Titolo II – Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.

Con questa modifica è stata inserito nel CCII il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, al posto della disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Le nuove norme inserite nel Codice sono in linea con la disciplina dettata dal D.L. 118/2021, con solo qualche elemento di novità.

In particolare, è previsto che la commissione cui è demandato il compito di nominare l’esperto possa, se lo ritiene opportuno, acquisire il parere non vincolante di un’associazione di categoria sul territorio.

È ribadita la necessità che l’esperto nominato sia indipendente anche se è precisato che lo stesso non è equiparabile al professionista indipendente incaricato dal debitore nell’ambito delle procedure di crisi. Tale specifica ha probabilmente l’obiettivo di evitare che siano attribuite all’esperto responsabilità analoghe a quelle dell’attestatore: ad esempio, il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali.

In particolare, nella nuova formulazione, è richiesto che l’esperto “nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie”.

È stata introdotta la possibilità di sostituzione dell’esperto se le parti interessate formulano osservazioni sul suo operato.

Per quanto riguarda le misure protettive e cautelari, la nuova formulazione inserita nel codice stabilisce che la richiesta può anche essere selettiva e quindi limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori.

In relazione alle imprese sotto soglia, il nuovo articolo 25 quater non prevede più, come alternativa alla richiesta di nomina dell’esperto da rivolgersi al segretario della camera di commercio, la possibilità di richiesta all’organismo di composizione della crisi.

In relazione al concordato semplificato, si segnala il nuovo termine di 45 giorni, decorrente dalla scadenza di quello concesso all’ausiliario per il deposito del parere, entro il quale deve tenersi l’udienza di omologazione.