4 Maggio 2016

Pubblicata la bozza dell’OIC 24: prima applicazione agevolata

di Alessandro Bonuzzi
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Le regole di prima applicazione del nuovo OIC 24 puntano a facilitare al massimo la fase di transizione. Infatti, fatte salve alcune eccezioni, le società possono scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

È quanto emerge dalla bozza della rinnovata versione dell’OIC 24 pubblicata ieri per la consultazione sul sito dell’Organismo italiano di contabilità, al fine di tener conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 con decorrenza dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, il nuovo documento recepisce l’introduzione delle novelle legislative concernenti l’eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e le modiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo.

Nel paragrafo dedicato alle disposizioni di prima applicazione, viene stabilito che i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i relativi criteri per la capitalizzazione.

Diversamente, i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, devono essere eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale.

Il meccanismo è previsto in modo analogo anche per i costi di pubblicità; quelli precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voca BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.

I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, invece, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale.

Al riguardo, si precisa che, in linea generale, sia i costi di sviluppo sia i costi di impianto e di ampiamento possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se:

  • è dimostrata la loro utilità futura;
  • esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
  • è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità che va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

Peraltro, tali costi sono iscrivibili solo con il consenso del collegio sindacale, ove esistente. La bozza poi prevede altri requisiti specifici e distinti per categoria.

Da ultimo, per quanto riguarda l’avviamento, si prevede che le disposizioni relative all’ammortamento debbano essere applicate retroattivamente così come previsto dall’OIC 29.

Sul punto, si ricorda che, secondo la nuova norma, l’ammortamento dell’avviamento deve essere effettuato secondo la sua vita utile.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, anche qui è prevista un’applicazione agevolata. Infatti, la società può scegliere di non applicare le nuove regole se l’avviamento era iscritto in bilancio prima dell’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nel caso in cui la società si avvalga dell’applicazione prospettica, essa continua a contabilizzare l’avviamento in conformità al precedente principio. Occorre fare menzione della scelta in nota integrativa.