9 Aprile 2019

Prova della cessione intra con dichiarazione del cessionario

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’invio dei beni in altro Paese Ue per la non imponibilità Iva dell’operazione può essere provato con la dichiarazione del cessionario di aver ricevuto la merce unitamente ad altri documenti comprovanti l’operazione.

È questo in sintesi quanto emerge dal contenuto della risposta n. 100 dell’Agenzia delle entrate in merito ad un’istanza di interpello presentata da una società italiana che effettua cessioni intracomunitarie sia trasportando i beni direttamente (“franco destino”) sia a cura del cessionario (“franco fabbrica”).

Come noto, la questione della prova delle cessioni intracomunitarie, riguardante l’invio del beni in altro Stato della Ue (oltre ai requisiti della soggettività passiva in due Stati membri del cedente e del cessionario, dell’onerosità dell’operazione e del trasferimento della proprietà) è da sempre oggetto di dibattito, poiché la Direttiva 2006/112/CE non contiene alcuna indicazione sui mezzi di prova che devono essere forniti per dimostrare l’invio dei beni all’estero, spettando ad ogni singolo Stati membro determinare le condizioni per fruire del regime di non imponibilità.

Tuttavia, nemmeno la normativa nazionale contiene una specifica indicazione sui documenti che il cedente deve esibire ed eventualmente conservare per provare l’invio dei beni in altro Paese membro, mentre l’Agenzia delle entrate ha in passato fornito i seguenti chiarimenti:

  • per dimostrare l’avvenuta spedizione dei beni in altro Stato Ue il cedente deve conservare la fattura di vendita, gli elenchi Intra, il CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dall’acquirente per ricevuta e la rimessa bancaria a comprova dell’avvenuto pagamento (risoluzione AdE 345/E/2007);
  • in caso di cessione “franco fabbrica”, con trasporto a cura dell’acquirente comunitario, poiché il cedente non è in grado di esibire il CMR, la prova dell’invio in altro Stato Ue può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stati membro (risoluzione AdE 477/E/2008);
  • con la successiva risoluzione AdE 19/E/2013 è stato confermato che la prova della cessione può risultare da un insieme di documenti dai quali è possibile ricavare le stesse informazioni desumibili dal CMR e le firme dei soggetti coinvolti (nel caso di specie si trattava di un CMR in formato elettronico).

Tornando al caso di specie, la società istante ha fatto presente che, oltre al DDT, predispone un documento (allegato al DDT stesso) da cui risultano, oltre ai riferimenti dell’operazione (identificazione del cessionario, numero e data della fattura di vendita, data del DDT, ecc.), una dichiarazione del cessionario comunitario in cui si attesta che le merci relative alle fatture indicate sono regolarmente pervenute presso il “nostro terzista”, il “nostro deposito” oppure presso i “nostri negozi” (indicando l’ubicazione) nel mese di (indicando l’anno).

Tale dichiarazione, è precisato nell’istanza, è timbrata, datata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all’istante, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell’avvenuto trasporto in altro Stato Ue.

L’Agenzia delle entrate accoglie l’istanza del contribuente precisando che la documentazione descritta può costituire prova idonea dell’avvenuta cessione intracomunitaria a condizione che siano individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati dell’operazione, nonché si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria, quella contrattuale e gli elenchi Intra.

L’Agenzia ricorda infine che la risposta è conforme anche alle indicazioni del Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE, applicabile al prossimo 1° gennaio 2020, secondo cui (tra i vari elementi di prova indicati nell’articolo 45-bis) il possesso da parte del venditore di una dichiarazione scritta da parte dell’acquirente che certifica la ricezione dei beni (dettagliando data, generalità delle parti, luogo di arrivo, ecc.) costituisce mezzo di prova idoneo per l’invio dei beni in altro Stato Ue e per la conseguente esenzione (non imponibilità nel nostro ordinamento).

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