11 Dicembre 2019

Prospetto di rivalutazione per i soggetti in semplificata

di Raffaele Pellino
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Nella Legge di bilancio 2020 – stando alle ultime versioni del testo – il legislatore “ripropone” ancora una volta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio “successivo” a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ossia nel bilancio al 31/12/2019, per i soggetti con periodo d’imposta solare), a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020.

Sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, riconosciuto fiscalmente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12% (in luogo del 16% dello scorso anno) per i beni ammortizzabili e del 10% (in luogo del 12% dello scorso anno) per i beni non ammortizzabili.

Inoltre, è consentito “affrancare” il saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (nella misura del 10%) delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali.

Sul piano “soggettivo”, la rivalutazione – come in passato – riguarda i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir che non adottano i principi contabili internazionali (ossia società di capitali ed enti commerciali) nonché imprenditori individuali, S.n.c., S.a.s., enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale) e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Possono accedere alla rivalutazione in esame anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata: per questi, occorre tener conto dei beni che risultano dal registro dei beni ammortizzabili (qualora istituito) ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini Iva.

Ed è proprio in relazione a quest’ultima fattispecie che si vuole qui segnalare una incongruenza della prassi.

Il chiarimento riguarda l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 15 L. 342/2000 secondo cui “la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta“.

L’onere della “bollatura” e “vidimazione” del prospetto di rivalutazione trova(va), infatti, la sua ratio nell’ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria.

Tuttavia, con la soppressione dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (articolo 8 L. 383/2001), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “.. l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione….per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo” (risoluzione n. 14/E/2010).

Ed ancora, la stessa Agenzia ha precisato quanto segue: “coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, si ritiene che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione. Devono intendersi superate, al riguardo, le considerazioni formulate nei precedenti documenti di prassi.”

Tale interpretazione – la cui ratio appare pienamente condivisibile – si discosta, in realtà, da quanto affermato dalla stessa Agenzia nell’ambito di una successiva circolare. Infatti, se – da una parte – nulla viene riportato al riguardo nell’ambito della circolare 8/E/2019 (punto 2.6) relativa le norme sulla rivalutazione di cui alla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 940 e seguenti, L. 145/2018), dall’altra, nella circolare 14/E/2017 viene sostenuto che “Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”, senza alcuna ulteriore precisazione. Pare, quindi, che l’Agenzia contraddica se stessa in quanto non tiene conto della posizione sostenuta nel precedente documento di prassi.

A parere di chi scrive si tratta di un mero refuso dell’Amministrazione, in virtù del fatto che nella risoluzione 14/E/2010 si rispondeva a precisa richiesta di chiarimenti sull’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione. Detto ciò, si auspica un intervento chiarificatore sul punto che ponga fine ai dubbi sul comportamento da adottare per i contribuenti in contabilità semplificata.

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