19 Marzo 2018

Profili oggettivi del regime del margine

di EVOLUTION
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Il D.L. 41/1995 rappresenta il riferimento normativo per l’applicazione del regime “speciale” del margine, avente ad oggetto il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, acquistati presso privati in Italia o in altro Stato membro.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa dei requisiti soggettivi ai fini dell’applicazione del regime.

Dal punto di vista oggettivo, l’applicazione del regime del margine presuppone l’esistenza di due condizioni riguardanti le operazioni di compravendita:

  • deve trattarsi di beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al D.L. 41/1995;
  • i beni devono essere stati acquistati presso privati, sia all’interno dello Stato che nella UE.

Con riferimento a tale ultimo requisito, si ricorda che sono considerati “privati” anche:

  • i soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione (ex articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti che beneficiano, nel proprio Stato membro di appartenenza, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
  • i soggetti che hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5978/2018, ha stabilito un importante principio in relazione ai controlli che l’acquirente deve operare per verificare la possibilità di applicare il regime del margine. Il caso riguardava una società che aveva applicato il regime del margine con riferimento all’acquisto di autovetture usate negli anni di imposta dal 2000 al 2002; l’Agenzia ne ha contestato l’operato, ma sia la CTP che la CTR hanno avvallato le ragioni della contribuente, affermando che essa, avendo acquistato le autovetture da un operatore italiano, a differenza di quest’ultimo, non era tenuta ad accertare se il primo cedente straniero avesse correttamente applicato le disposizioni in materia di Iva.

La decisione della Suprema Corte va in senso opposto, stabilendo che:

  • in tema di Iva, il regime del margine … costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base a elementi oggettivo e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto”;
  • Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carte di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’Iva sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole”;
  • quindi, è onerato dell’obbligo di diligenza nell’accertamento delle qualità soggettive del primo cedente non solo il primo cessionario ma anche quelli a valle nella catena delle cessioni, soprattutto in ipotesi, come quella in esame, in cui tale controllo è di estrema facilità potendo far riferimento ai libretti di circolazione delle autovetture.

Alle luce di ciò, atteso che dai libretti di circolazione delle autovetture oggetto di compravendita risultava che la prima intestazione era a nome di società di autonoleggio, la Cassazione ha accolto le ragioni del Fisco, considerando illegittima l’applicazione del regime del margine da parte della società accertata.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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