21 Luglio 2016

I profili del massaggiatore sportivo

di Guido Martinelli
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Se le competenze delle “estetiste” sono dati ormai acquisiti nel mondo del fitness, non sempre si scorge chiarezza di idea su chi sia e che qualifica debba avere il c.d. “massaggiatore sportivo”. Onde evitare che si inseguano le numerose “sirene” che, in varie strutture o organizzazioni, offrono presunti “corsi” di massaggio sportivo, proviamo a fare il punto della situazione.

Partiamo da lontano. La L. 1099/1971, al suo articolo 8, ha previsto che: “il Ministro della Sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Medico sportiva italiana istituisce … corsi per coloro che intendono esercitare l’arte del massaggio sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato …”. Si ricorda che il diploma indicato nella norma testé citata è quello di masso fisioterapista.

Tale principio è stato poi ribadito, sia dall’articolo 1 della L. 43/2006, che attribuisce in via esclusiva allo Stato il potere di definire le “professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e di prevenzione … i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”, riservando alle Regioni (comma due) il compito della “individuazione e formazione di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie”, sia dall’articolo 6 della L. 251/2000 (“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”).

Premesso ciò, va sottolineato che il relativo titolo abilitante lo si acquisisce dopo un lungo percorso formativo regolato da varie norme, sia nazionali che regionali; in particolare, possono essere indetti corsi di formazione per massaggiatore sportivo a carattere regionale, ai quali sono ammessi solo i candidati in possesso del diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della L. 403/1971. Al riguardo va precisato che nel 1971 il terapista della riabilitazione non era stato ancora giuridicamente riconosciuto né era stato ancora indetto il corso di laurea per fisioterapisti, onde per cui l’opinione prevalente ritiene che il legislatore abbia inteso il possesso del diploma di massofisioterapista  come requisito minimo per poter accedere al corso di specializzazione per massaggiatore sportivo (decreto interministeriale della Sanità/Istruzione del 05/07/1975 – “Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi”), con la conseguenza che a tale corso dovrebbero poter accedervi anche gli altri operatori sanitari della riabilitazione ai quali il massofisioterapista è stato equiparato, vale a dire il fisioterapista, che ha oggi assorbito la figura del massofisioterapista, e il terapista della riabilitazione, ritenuto equipollente al fisioterapista. Sul punto si segnala una sentenza del TAR Umbria, che ha riconosciuto ai fisioterapisti il diritto di accedere al corso per massaggiatore sportivo (sentenza TAR Umbria del 18/11/2009).

Va altresì precisato che al termine del corso per massaggiatore sportivo viene rilasciato, previo superamento dell’esame finale, un diploma avente valore di licenza e come tale abilitante all’esercizio della relativa professione. Ne deriva che la qualifica di massaggiatore sportivo può essere ascritta solo a coloro che risultino già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell’area riabilitativa e che abbiano conseguito un diploma di specializzazione.

Pertanto, mi sia consentito di ribadire che gli unici corsi “effettivamente abilitanti” all’esercizio di massaggiatore sportivo sono quelli, ora, indetti dalle Regioni e a cui partecipino esclusivamente operatori sanitari come meglio sopra individuati e con contenuti determinati a livello nazionale. Nessuna efficacia abilitante, pertanto, avranno i corsi indetti da terze organizzazioni, anche se direttamente o indirettamente riconducibili al C.O.N.I..

Passando all’analisi della giurisprudenza in materia di massaggiatore sportivo, merita di essere esaminata nel dettaglio la sentenza n. 179 del 19 maggio 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 34 della legge regionale Liguria n. 6/2002 (“Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie”) nella parte in cui disciplinava la figura del “massaggiatore sportivo”. Secondo la Corte, la predetta norma, nel regolare il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, contrasta col limite imposto dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione in materia di professioni ed è quindi costituzionalmente illegittima.

Nello specifico, la Corte Costituzionale ha ribadito che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura come limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Ne consegue che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali e che tale compito compete esclusivamente allo Stato”.

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