30 Ottobre 2020

Professionisti e indagini finanziarie: escluse le presunzioni anche ai fini Iva

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 è applicabile anche alla normativa Iva: è quindi onere dell’Amministrazione finanziaria provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non contabilizzati dal professionista sono stati utilizzati per acquisti inerenti la produzione del reddito.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23912, depositata ieri, 29 ottobre.

Il caso riguarda un’associazione professionale alla quale veniva irrogata sanzione per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura a seguito di un’indagine finanziaria.

Si difendeva l’associazione professionale rilevando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014 aveva escluso la possibilità di attribuire rilievo ai prelievi ingiustificati sui conti correnti effettuati dai lavoratori autonomi: a seguito di tale decisione era pertanto intervenuto il legislatore che, con il D.L. 193/2016, ha modificato la disciplina prevista dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, proponeva ricorso evidenziando che il suddetto D.L. 193/2016 era intervenuto soltanto con modifiche ai fini delle imposte dirette, lasciando invece immutate le previsioni dettate ai fini Iva dall’articolo 51, comma 2, D.P.R. 633/1972, ragion per cui giungeva a ritenere ancora sussistente, in capo al contribuente, l’onere di dimostrare di aver tenuto conto dei prelevamenti nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni (oppure la loro estraneità dal campo delle operazioni imponibili).

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto fondata la doglianza dell’Amministrazione finanziaria.

La Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, ha qualificato la presunzione posta dalla richiamata norma “lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”.

A seguito della richiamata pronuncia, dunque, è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nell’ambito dell’attività professionale: è quindi compito dell’Amministrazione finanziaria provare che i prelevamenti dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dai professionisti per acquisiti inerenti alla produzione del reddito, generando quindi ricavi.

Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 32, come precisa la Corte Costituzionale, è applicabile anche alla normativa Iva, ragion per cui, anche in questo ambito non è possibile far ricorso alla richiamata presunzione.

Era quindi compito dell’Amministrazione finanziaria indicare i beni e i servizi che sarebbero stati acquistati con i prelievi non regolarizzati con fattura.